Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46089 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46089 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POLLENA TROCCHIA il 15/06/1991
avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che i due motivi di ricorso, con cui si lamenta, rispettivamente, vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità penale per il reato di cui all’art. 642 cod. pen., ed errata qualificazione giuridica del fatto ascritto all’odierno ricorrente, risultano aspecifici, perché non connotati dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità, dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, oltre che non consentiti in questa sede, poiché, pur avendo formalmente lamentato vizi riconducibili alle categorie di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), si è, invero, contestata (tra l’altro con argomentazioni soltanto generiche e non connotate da doverosa pertinenza censoria), una decisione sbagliata, perché fondata su un materiale probatorio asseritamente insufficiente e comunque erroneamente valutato dai giudici di merito, senza considerare che è invece precluso a questa Corte un differente giudizio sulle dichiarazioni e sui contrasti testimoniali, e, più in generale, un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, posto a fondamento del convincimento del giudice di merito, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata da quest’ultimo, che, con specifico riguardo alla sentenza qui impugnata, appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362).
che, infatti, avendo i giudici di appello, riconfermando il giudizio del primo giudice – contrariamente a quanto dedotto nel ricorso – adeguatamente indicato tutti gli elementi probatori e le congrue e non illogiche argomentazioni per cui deve ritenersi pienamente integrata la suddetta fattispecie di reato da parte dell’odierno ricorrente (si veda in particolare pag. 7 della impugnata sentenza), emerge come le censure avanzate da quest’ultimo non assolvano alla tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, omettendo un effettivo confronto con le ragioni poste a base del decisum della Corte territoriale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.