Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso di Bancarotta
Comprendere i limiti del giudizio in Corte di Cassazione è fondamentale per chiunque affronti un percorso legale. Una recente ordinanza della Suprema Corte offre uno spunto prezioso per analizzare il concetto di ricorso inammissibile, specialmente quando le argomentazioni proposte mirano a una nuova valutazione dei fatti già decisi nei precedenti gradi di giudizio. Questo articolo esamina un caso emblematico di bancarotta patrimoniale e documentale per illustrare perché non tutte le doglianze possono trovare ascolto davanti al giudice di legittimità.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha come protagonista un imprenditore, condannato in primo grado e in appello per reati di bancarotta previsti dalla legge fallimentare. La Corte di Appello territoriale, pur rideterminando la pena, aveva confermato la sua responsabilità penale. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della condanna.
L’imprenditore ha basato il suo ricorso su due motivi principali, entrambi focalizzati su presunti vizi di motivazione della sentenza d’appello. Nello specifico, contestava il modo in cui i giudici avevano valutato le prove relative sia alla bancarotta patrimoniale (la distrazione di beni aziendali) sia a quella documentale (la tenuta irregolare delle scritture contabili).
Le ragioni dietro il ricorso inammissibile
Il ricorrente, anche attraverso una memoria aggiuntiva, ha tentato di convincere la Suprema Corte a riconsiderare l’intero quadro probatorio. Ha sostenuto che le conclusioni dei giudici di merito fossero errate, proponendo una lettura alternativa delle prove documentali e delle fonti di prova. L’obiettivo era chiaro: ottenere una terza valutazione dei fatti, sperando in un esito diverso. Tuttavia, questa strategia si è scontrata con la natura stessa del giudizio di Cassazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una spiegazione chiara e didattica sui propri limiti funzionali. I giudici hanno sottolineato che la Cassazione opera come ‘giudice di legittimità’, non come ‘giudice di merito’. Questo significa che il suo compito non è rivalutare le prove o decidere chi ha ragione sui fatti, ma solo controllare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Nel caso specifico, le argomentazioni dell’imprenditore sono state respinte per diverse ragioni:
1. Tentativo di Rivalutazione dei Fatti: I motivi del ricorso miravano a una ‘rivalutazione’ e a una ‘alternativa rilettura delle fonti probatorie’, attività preclusa in sede di legittimità.
2. Mancata Prova del Travisamento: L’imputato non è riuscito a dimostrare un ‘travisamento’ della prova, ovvero che i giudici di merito avessero letto male o ignorato un’evidenza processuale chiara e decisiva.
3. Reiterazione delle Doglianze: Il ricorso si limitava a ripetere le stesse lamentele (‘pedissequa reiterazione’) già presentate e respinte in modo puntuale dalla Corte di Appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni di quest’ultima.
4. Irrilevanza degli Argomenti: Alcune circostanze sollevate, come la possibilità di ricostruire ‘aliunde’ (da altre fonti) il patrimonio e il movimento degli affari, sono state giudicate irrilevanti rispetto alle accuse di bancarotta.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione della Cassazione è netta: il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Di conseguenza, l’imprenditore è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La sentenza di condanna è così diventata definitiva.
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione deve essere formulato con estrema precisione tecnica, concentrandosi esclusivamente su errori di diritto o vizi logici manifesti della motivazione. Proporre una semplice rilettura dei fatti equivale a presentare un ricorso inammissibile, con conseguente spreco di tempo, risorse e la condanna a ulteriori spese. Per gli operatori del diritto, è un monito a costruire impugnazioni solide, basate su questioni di legittimità e non su speranze di un terzo grado di giudizio nel merito.
Perché il ricorso dell’imprenditore è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare errori di diritto, chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare e rivalutare le prove e i fatti del caso, un compito che non rientra nelle sue funzioni. Inoltre, le argomentazioni erano una mera ripetizione di quelle già respinte in appello.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’?
Significa che il suo ruolo non è quello di stabilire come sono andati i fatti (giudizio di merito), ma di controllare che i tribunali inferiori abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato le loro sentenze in modo logico e non contraddittorio (giudizio di legittimità).
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso, il ricorrente è stato condannato a pagare le spese processuali e a versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16898 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16898 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POTENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
– che COGNOME NOME ricorre (ulteriormente argomentando cori memoria del 12 marzo 2024) avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 216 co. 1 e 2 e co. 2, 219 co. 2 n. 1 R.D. 267/1942;
– che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio inerente sia all bancarotta patrimoniale sia a quella documentale, non sono consentiti in sede di legittimità, perché, oltre ad essere finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e a da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 7-8 del provvediment impugnato), si fondano su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (nel cas di specie, il ricorrente non si confronta con la motivazione fornita dal giudice merito) e sul rilievo di circostanze irrilevanti (la ricostruzione aliunde del patrimonio e del movimento degli affari);
– che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 marzo 2024
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