Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una terza occasione per ridiscutere i fatti. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce perfettamente perché un ricorso inammissibile viene rigettato, sottolineando la differenza fondamentale tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Analizziamo insieme questo caso per capire quali errori evitare.
Il Caso: Dalla Condanna per Truffa al Ricorso in Cassazione
Due soggetti, condannati in primo e secondo grado per il reato di truffa ai sensi dell’art. 640 del codice penale, hanno deciso di portare il loro caso davanti alla Corte di Cassazione. La loro speranza era quella di ottenere un annullamento della sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo.
I ricorrenti basavano la loro difesa su tre motivi principali, con i quali contestavano sia la valutazione delle prove che l’interpretazione giuridica data dai giudici precedenti.
I Motivi del Ricorso: Perché gli Imputati si sono Opposti?
Il ricorso si articolava su tre punti chiave:
1. Mancata assoluzione nel merito: Gli imputati sostenevano di dover essere assolti, riproponendo le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello.
2. Insussistenza dell’elemento psicologico: Contestavano la presenza del dolo, ovvero l’intenzione di commettere il reato di truffa.
3. Mancata riapertura dell’istruttoria: Lamentavano la decisione della Corte d’Appello di non riaprire la fase di raccolta delle prove.
Questi motivi, apparentemente solidi, si sono scontrati con i paletti procedurali che regolano il giudizio in Cassazione.
La Decisione della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro. La decisione si fonda su principi procedurali chiari e consolidati.
La Critica ai Motivi Generici e Ripetitivi
Il primo motivo è stato considerato una “pedissequa reiterazione” di quanto già discusso in appello. La Cassazione ha ricordato che, per essere ammissibile, un ricorso non può limitarsi a ripetere le vecchie difese, ma deve contenere una critica specifica e argomentata contro la logica e la legalità della sentenza impugnata. Un motivo è “apparente” e non specifico se non svolge questa funzione critica.
L’Impossibilità di una Nuova Valutazione dei Fatti
Anche il secondo e il terzo motivo sono stati respinti perché miravano a ottenere una “inammissibile ricostruzione dei fatti”. Contestare l’elemento psicologico del reato o chiedere una riapertura dell’istruttoria significa chiedere alla Cassazione di fare ciò che non le compete: rivalutare le prove e le circostanze del caso. Questo compito è riservato in via esclusiva al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ribadito con forza il proprio ruolo di giudice di legittimità. Il suo compito non è quello di stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro, ma di verificare che il giudice di merito abbia applicato correttamente la legge e abbia motivato la sua decisione in modo logico e coerente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva spiegato in modo esauriente e senza vizi logici le ragioni del proprio convincimento, rendendo la sua valutazione incensurabile in sede di legittimità. La circostanza che la parte civile avesse incassato degli assegni, ad esempio, era stata già valutata dal giudice di merito come un elemento non sufficiente a escludere il ruolo attivo dei ricorrenti nella truffa. La Cassazione, citando una sua precedente pronuncia a Sezioni Unite (n. 6402/1997), ha confermato di non avere il potere di effettuare una ‘rilettura’ degli elementi di fatto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile:
1. Formulare motivi specifici: Il ricorso deve attaccare punti precisi della sentenza impugnata, evidenziandone i vizi logici o le violazioni di legge, non limitarsi a riproporre le stesse tesi difensive.
2. Rispettare i limiti del giudizio di legittimità: Non si può chiedere alla Cassazione di rivalutare le prove o di sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito. Le censure devono essere di natura strettamente giuridica o procedurale.
In assenza di questi requisiti, il risultato sarà, come in questo caso, una dichiarazione di inammissibilità, con l’ulteriore aggravio delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non rispetta i requisiti richiesti dalla legge. Ad esempio, se i motivi sono generici, si limitano a ripetere argomenti già respinti in appello (pedissequa reiterazione) o chiedono alla Corte una nuova valutazione dei fatti, che è compito esclusivo del giudice di merito.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito?
Significa che la Corte di Cassazione non riesamina le prove e i fatti per decidere se l’imputato è colpevole o innocente. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte stessa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24907 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24907 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME NOME nato a SPONGANO il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME NOME e NOME,
Ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi, con il quale si contesta la assoluzione nel merito degli imputati per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui rileva c possa pronunciarsi sentenza di assoluzione, è necessario che l’imputato deduca motivi a sostegno della ravvisabilità in atti di elementi idonei ad escludere la sussiste che, per tale ragione, il medesimo deve considerarsi non specifico ma soltanto appa quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la oggetto di ricorso;
che il secondo e il terzo motivo di entrambi i ricorsi, con i quali si co sussistenza dell’elemento psicologico del reato di truffa e la mancata riapertura del dibattimentale, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e esplicitato le ragioni del suo convincimento ritenendo che la circostanza che la p abbia incassato i titoli di credito consegnati dai promissari acquirenti all’ destituisca di fondamento il ruolo attivo avuto dai ricorrenti nella fattispecie pluris che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la cond ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidinte