Ricorso Inammissibile: Quando e Perché la Cassazione lo Dichiara
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma l’accesso a questa fase è tutt’altro che scontato. La Corte non è un terzo giudice del fatto, ma un organo di legittimità, il cui compito è assicurare la corretta applicazione della legge. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio pratico dei motivi che conducono a un ricorso inammissibile, evidenziando gli errori da evitare nella formulazione dell’atto di impugnazione.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di danneggiamento, previsto dall’articolo 635 del codice penale. Non ritenendo giusta la decisione della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi di doglianza. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto in toto l’impugnazione, dichiarandola inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione.
Analisi dei Motivi del Ricorso Inammissibile
La decisione della Cassazione si fonda sull’analisi tecnica di ciascuno dei motivi presentati, ognuno dei quali è stato ritenuto viziato per ragioni diverse ma ugualmente dirimenti. Esaminiamoli nel dettaglio.
Primo Motivo: Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
Il primo motivo del ricorso contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione della responsabilità penale, inclusa la sussistenza del dolo. La Cassazione ha prontamente rilevato come tale censura mirasse a ottenere una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, un’attività preclusa in sede di legittimità. Il giudice di merito aveva fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta, e il ricorrente non può chiedere alla Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Questo è un errore classico che porta a un ricorso inammissibile.
Secondo Motivo: La Genericità della Censura
Il secondo motivo chiedeva la riqualificazione del reato in un’ipotesi meno grave (art. 639 c.p.). Anche in questo caso, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità, ma per una ragione di natura procedurale: la genericità. Il ricorso era privo dei requisiti prescritti dall’art. 581 c.p.p., in quanto non indicava in modo specifico gli elementi a sostegno della richiesta. In pratica, non basta affermare un principio, ma occorre argomentare puntualmente perché la sentenza impugnata sarebbe errata, permettendo così alla Corte di esercitare il proprio sindacato.
Terzo Motivo: La Manifesta Infondatezza
Infine, il terzo motivo lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e l’applicazione di una pena non al minimo edittale. La Cassazione ha liquidato questo punto come manifestamente infondato. Ha infatti ribadito che, per negare le attenuanti, è sufficiente che il giudice di merito fornisca una motivazione esente da illogicità, come avvenuto nel caso di specie, dove si era fatto riferimento all’assenza di elementi positivamente valutabili e alla presenza di precedenti penali a carico del ricorrente.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
L’ordinanza in commento ribadisce con fermezza i paletti del giudizio di legittimità. La Corte non riesamina il fatto, ma controlla che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia congrua, logica e non contraddittoria. Qualsiasi motivo di ricorso che cerchi di forzare questi confini, proponendo una lettura alternativa delle prove o sollevando questioni in modo vago e non specifico, è destinato a essere dichiarato inammissibile. La decisione si allinea a un consolidato orientamento giurisprudenziale, citando numerosi precedenti a supporto di ogni punto trattato, a testimonianza della solidità dei principi applicati.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono significative. In primo luogo, essa sottolinea l’importanza cruciale della tecnica redazionale del ricorso per Cassazione: ogni motivo deve essere autosufficiente, specifico e incentrato su vizi di legittimità, non di merito. In secondo luogo, le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile non sono trascurabili. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è obbligato a pagare le spese processuali e una somma, in questo caso di 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento serio, da utilizzare con perizia e solo quando sussistono validi motivi di diritto.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non rispetta i requisiti di legge. Secondo l’ordinanza, ciò avviene se tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti (preclusa in sede di legittimità), se i motivi sono formulati in modo generico e indeterminato, oppure se sono manifestamente infondati.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Un motivo è considerato ‘generico’ quando non indica gli elementi specifici che sono alla base della censura formulata. In pratica, non consente al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi alla sentenza e di esercitare il proprio controllo, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Le conseguenze sono duplici. In primo luogo, la sentenza impugnata diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico ammontava a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36856 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36856 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CELENTANO COGNOME nato a MANFREDONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 635 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimit perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale ha invec esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della condotta e caratteri del danneggiamento e del dolo, con particolare alla capacità di intendere e di volere del ricorrente a fronte di allegazion della difesa del tutto generiche già in sede di appello) (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 639 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01);
ritenuto infine che il terzo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione per omessa applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. e del minimo edittale della pena, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, giacché, nella motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (si veda pag. 3 della sentenza impugnata ove si dispone il diniego delle attenuanti, stante la mancanza di elementi positivamente valutabili dal giudice e la sussistenza di precedenti penali a carico del ricorrente);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.