Ricorso inammissibile: quando la Cassazione chiude le porte a una nuova valutazione dei fatti
Recentemente, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza che ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: il ruolo e i limiti del giudizio di legittimità. Il caso riguardava un appello contro una condanna per resistenza a pubblico ufficiale, ma la decisione della Suprema Corte si concentra su aspetti procedurali, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa pronuncia offre spunti importanti per comprendere cosa si può e non si può chiedere alla Corte di Cassazione.
I Fatti del Processo
Quattro individui erano stati condannati nei gradi di merito per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale, ossia resistenza a un pubblico ufficiale. Inoltre, non era stata loro riconosciuta la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.). Insoddisfatti della sentenza della Corte d’Appello di Firenze, i quattro hanno proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi e li ha dichiarati inammissibili. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza degli imputati, ma si ferma a un livello precedente, quello della corretta impostazione del ricorso stesso. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dalla difesa non erano ammissibili in sede di legittimità. I ricorrenti, infatti, non contestavano una violazione di legge o un vizio di motivazione, ma proponevano una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata dai giudici di primo e secondo grado. Questo tipo di doglianza è estraneo al giudizio della Cassazione, che non è un “terzo grado” di giudizio sui fatti, ma un organo che controlla la corretta applicazione del diritto.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato in modo chiaro le ragioni della sua decisione. In primo luogo, ha evidenziato che la sentenza della Corte d’Appello era basata su una ricostruzione dei fatti priva di vizi logici o travisamenti delle prove. I giudici di merito avevano già esaminato e respinto le argomentazioni difensive con motivazioni giuridicamente corrette, puntuali e coerenti. Proporre nuovamente gli stessi argomenti, mascherandoli sotto forma di critica alla motivazione, equivale a chiedere alla Cassazione un nuovo giudizio sul fatto, cosa che la legge non consente.
In secondo luogo, anche la critica relativa alla misura della pena è stata giudicata manifestamente infondata. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse supportata da una motivazione sufficiente e non illogica, e avesse adeguatamente considerato le argomentazioni difensive. Di conseguenza, il giudizio di merito sul trattamento sanzionatorio non era censurabile in sede di legittimità.
Le conclusioni
Le conclusioni dell’ordinanza sono nette: la dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere formulato con estrema perizia tecnica, concentrandosi esclusivamente su questioni di diritto o su vizi di motivazione evidenti e macroscopici, senza mai tentare di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti così come stabilito nei precedenti gradi di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. In particolare, gli appellanti hanno tentato di proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, che è una valutazione riservata ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non alla Corte di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No. Sulla base di questa ordinanza, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o i fatti. Il suo ruolo è limitato a un “giudizio di legittimità”, ovvero controlla solo la corretta applicazione delle norme giuridiche e la presenza di eventuali vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata, senza poter entrare nel merito degli eventi.
Quali sono le conseguenze pratiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Le conseguenze, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale e confermato in questa ordinanza, sono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila Euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32453 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32453 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse comune di NOME COGNOME, NOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto, avuto riguardo ai costituti oggettivi della resistenza 337 cp ascritta ai ricorrenti e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui al 131 bis cp, si lega ad una ricostruzione della vicenda in fatto alternativa a quella rappresenta senza vizi logici o travisamenti del dato acquisito, dai giudici del merito, replicando, pera profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomen giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio irrogato, la doglianza proposta manifestamente infondata perché anche sul punto la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 luglio 2025.