Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio davanti alla Corte di Cassazione e delle ragioni che possono portare a un ricorso inammissibile. Il caso riguarda un imputato che, dopo una condanna per tentata evasione e danneggiamento, ha tentato di far valere le proprie ragioni davanti alla Suprema Corte, scontrandosi però con i paletti procedurali che definiscono il perimetro di questo ultimo grado di giudizio. Analizziamo i dettagli della vicenda per comprendere meglio i principi applicati.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Milano per i reati di tentata evasione e danneggiamento, ha presentato ricorso per Cassazione. I motivi dell’impugnazione si concentravano su due aspetti principali:
1. La contestazione del giudizio di responsabilità per il reato di tentata evasione.
2. La richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, che non era stata concessa nei precedenti gradi di giudizio.
In sostanza, la difesa mirava a ottenere una revisione della valutazione operata dai giudici di merito, sostenendo una diversa interpretazione delle prove e dei fatti.
La Valutazione del ricorso inammissibile da parte della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha ritenuti inammissibili. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che il suo compito non è quello di riesaminare i fatti o di valutare nuovamente le prove (come farebbe un testimone o un perito), ma solo di verificare che la legge sia stata applicata correttamente dai giudici dei gradi inferiori.
I motivi del ricorso, secondo la Corte, erano formulati in modo generico e non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. Piuttosto, essi tendevano a sollecitare una diversa ricostruzione della vicenda, un’operazione preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge quando si limitano a chiedere una ‘rivisitazione dei fatti’. Il ricorrente non ha evidenziato vizi logici o giuridici nel ragionamento della Corte d’Appello, ma ha semplicemente proposto una propria lettura alternativa delle prove. Questo tipo di doglianza esula dalle competenze della Cassazione.
Quando un ricorso non denuncia un errore di diritto, ma si limita a criticare l’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito, esso viene considerato inammissibile. La Suprema Corte ha ribadito che non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno direttamente analizzato le prove e ascoltato i testimoni. Pertanto, essendo i motivi proposti non conformi ai canoni del giudizio di legittimità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un ricorso, per avere speranza di essere accolto, deve essere fondato su precise censure di violazione di legge o su vizi di motivazione evidenti e decisivi, non su una semplice divergenza rispetto alla ricostruzione dei fatti operata nei gradi precedenti. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie. La decisione sottolinea l’importanza di strutturare un’impugnazione in modo tecnicamente corretto, focalizzandosi esclusivamente sui profili di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non consentiti dalla legge e miravano a sollecitare una nuova e diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti, attività che non rientrano nelle competenze della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, sulla base di quanto stabilito in questa ordinanza, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Il suo compito non è riesaminare i fatti o le prove, ma verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi di giudizio precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10971 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10971 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 27462/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati di GLYPH tentata evasione e danneggiamento) e la memoria;
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per il reato di tentata e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
Ritenuti i motivi inammissibili perché non consentiti dalla legge e generici rispetto motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano, essendo sostanzialmente volti anche a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazi dei fatti (cfr., pagg.2 sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023.