Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione non può Riesaminare i Fatti del Processo
Quando un imputato si rivolge alla Corte di Cassazione, spera di ottenere una revisione della propria condanna. Tuttavia, non sempre il ricorso viene esaminato nel merito. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, spiegando i confini precisi del giudizio di legittimità. Questo concetto è fondamentale per comprendere il funzionamento del nostro sistema giudiziario e le reali possibilità di successo di un ricorso in ultimo grado.
I Fatti del Processo e la Condanna in Appello
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, previsti dagli articoli 337 e 341-bis del codice penale. L’imputato, ritenuto colpevole nei primi due gradi di giudizio, decideva di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione per contestare la sentenza di secondo grado.
Il Motivo del Ricorso: Una Questione di Fatto o di Diritto?
Il ricorrente basava la sua difesa su un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello. In particolare, sosteneva che i giudici non avessero adeguatamente considerato l’elemento soggettivo del reato, ovvero l’intenzione che lo aveva animato al momento dei fatti. Secondo la difesa, mancava una prova chiara della volontà di resistere e offendere i pubblici ufficiali, un aspetto cruciale per la configurazione dei reati contestati.
Questo tipo di censura, sebbene formalmente presentata come un difetto di motivazione, mirava in realtà a ottenere dalla Cassazione una nuova e diversa valutazione dei fatti già esaminati dalla Corte d’Appello. Ed è proprio qui che si trova il punto focale della decisione della Suprema Corte.
La Decisione della Suprema Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione è netta e risiede nella natura stessa del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un “terzo grado” di processo dove si possono riesaminare le prove e i fatti. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
La Logicità della Motivazione come Scudo al Riesame
Nel caso specifico, i giudici supremi hanno rilevato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione “logica, coerente e puntuale” per la condanna. Analizzando le pagine della sentenza impugnata, la Cassazione ha concluso che il ragionamento seguito dalla corte territoriale era esente da vizi logici o giuridici. Di conseguenza, la critica mossa dal ricorrente non riguardava un errore di diritto, ma un dissenso sulla valutazione del materiale probatorio, un’attività preclusa al giudice di legittimità.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché “esula dalla valutazione di legittimità”. L’imputato, attraverso la critica all’integrazione dell’elemento soggettivo, stava chiedendo ai giudici supremi di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, già compiutamente argomentata, della Corte d’Appello. Un’operazione che la Cassazione non può e non deve compiere. La decisione della corte territoriale, essendo immune da palesi illogicità, è diventata insindacabile in sede di legittimità.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale: non ogni doglianza può trovare spazio in Cassazione. Per avere successo, un ricorso deve evidenziare un errore nell’applicazione della legge o un vizio logico grave nella motivazione, non un semplice disaccordo con l’interpretazione dei fatti data dai giudici di merito. La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze onerose per il ricorrente: la condanna diventa definitiva e, oltre alle spese processuali, viene imposto il pagamento di una somma significativa (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, a sanzione di un ricorso che non avrebbe dovuto essere proposto.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, pur essendo formalmente basato su un vizio di motivazione, mirava in realtà a ottenere un riesame dei fatti e della valutazione delle prove, attività che non rientra nella competenza della Corte di Cassazione, la quale svolge un controllo di mera legittimità.
Cosa significa che la motivazione della Corte d’Appello era ‘logica, coerente e puntuale’?
Significa che il ragionamento seguito dai giudici d’appello per arrivare alla condanna era ben argomentato, privo di contraddizioni interne e fondato su una corretta analisi delle prove. Questa completezza ha reso la sentenza non attaccabile sotto il profilo del vizio di motivazione in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Le conseguenze sono due: la sentenza di condanna diventa definitiva e immediatamente esecutiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1427 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1427 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 28/04/1990
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. 28369/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di Clli agli rtt. 337 e 341-bis cod. pen.);
Esaminato il motivo di ricorso;
ritenuto che il motivo, avente ad oggetto vizi di motivazione con riferirn mto alla affermazione di penale responsabilità e, in particolare, alla mar :ata integrazione dell’elemento soggettivo, esula dalla valutazione di legitti nità perché la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e punt: .ale (cfr. pagg. 4-6 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommi di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento c’elle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa celle ammende.
Così deciso il 02/12/2024