Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 880 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 880 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a Latina il 12/10/1992
avverso la sentenza del 11/03/2024 della Corte d’appello di Roma
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione ascritto all’odierna ricorrente, è fondat su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appell e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della ritenuta integrazione da parte della ricorrente del delitto a lei attribuito, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e risultando, dunque, non connotato dai requisiti, richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.;
che, infatti, con specifico riferimento alla configurabilità dell’elemento soggettivo richiesto ai fini dell’integrazione del reato de quo, i giudici di appello (come emerge dalla pag. 5 dell’impugnata sentenza), con una motivazione esente
dai vizi contestati, hanno fatto corretta applicazione dei principi consolidati nell giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, COGNOME, Rv. 268713-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024.