Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 275 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 275 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NARNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazion RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nell quale si evidenzia che l’imputata non ha dato il minimo segno di resipiscenza in ordine al numerose condotte illecite, avendo, peraltro, condotto le trattative transattive s riconoscere l’incolpazione, ma allo scopo di giungere ad una remissione della querela;
che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la mancata applicazione de beneficio della sospensione condizionale della pena, non è consentito in sede di legittim perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen. come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata a pag. 5
che, comunque, l’applicazione dell’art. 163 cod. pen. è preclusa dalla sussistenza d numerosi precedenti penali a carico dell’imputata, ergo dal riconoscimento della recidiva reiterata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende;
considerato che, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di Cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ri dell’imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condann al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore della parte civile, purché in sede di legittimi stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’a diretta a contrastare la pretesa dell’imputato per la tutela dei propri interessi in manie meramente formale, ma effettiva (Sez. U, sentenza n. 877 del 14/07/2022, COGNOME, in motivazione);
che, nel caso di specie, non è dato riscontrare un’attività diretta a contrastare la pre dell’imputato per la tutela dei propri interessi in quanto la parte civile, RAGIONE_SOCIALE, si è limitata depositare, sia pur tempestivamente, una memori contenente conclusioni e nota spese priva di qualunque deduzione utile ad offrire un apporto per la decisione;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese della parte civile.
Così deciso, in data 3 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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