Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso di Droga
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel giudizio di Cassazione, indicando che l’impugnazione non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità, senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un chiaro esempio di quali siano i motivi che portano a una tale declaratoria, in particolare in materia di reati legati agli stupefacenti.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello, che aveva confermato una condanna per un reato previsto dall’articolo 73 del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990). Il ricorrente, attraverso i suoi legali, contestava il mancato riconoscimento della cosiddetta “lieve entità”, una fattispecie attenuata prevista dal comma 5 dello stesso articolo, che comporta una pena significativamente inferiore. La difesa sosteneva che i fatti contestati avrebbero dovuto essere inquadrati in questa cornice più mite, probabilmente sulla base della quantità di sostanza, delle modalità dell’azione o di altri elementi.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con una decisione concisa ma perentoria, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non hanno valutato se fosse giusto o meno applicare l’attenuante della lieve entità, ma si sono fermati prima, ritenendo che il ricorso stesso mancasse dei requisiti minimi per essere esaminato. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
L’ordinanza della Suprema Corte si fonda su due pilastri argomentativi interconnessi che spiegano perché il ricorso non potesse essere accolto. In primo luogo, il motivo di ricorso è stato giudicato “meramente riproduttivo” di censure già esaminate e respinte dai giudici dei precedenti gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello). In pratica, la difesa non ha introdotto nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata, ma si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni, sperando in una diversa valutazione da parte della Cassazione. Questo è un errore strategico, poiché la Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito e non può rivalutare le prove o ricostruire i fatti in modo diverso da quanto già accertato.
In secondo luogo, e come diretta conseguenza del primo punto, il ricorso è stato definito “obiettivamente generico”. Non si è confrontato specificamente con la motivazione della sentenza della Corte d’Appello. Un ricorso efficace deve “smontare” punto per punto il ragionamento del giudice precedente, evidenziandone i vizi logici o le errate applicazioni della legge. In questo caso, invece, l’atto si è limitato a esporre una tesi difensiva senza dialogare criticamente con le ragioni che avevano portato i giudici d’appello a rigettarla.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è una terza istanza sul fatto. Per avere successo, un ricorso deve essere specifico, puntuale e focalizzato sui vizi di legittimità della decisione impugnata, come l’errata interpretazione di una norma o un vizio logico manifesto nella motivazione. La mera riproposizione di argomenti di merito già respinti è destinata a sfociare in una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente aggravio di spese per l’imputato. La decisione serve da monito sulla necessità di una tecnica difensiva rigorosa e mirata quando si adisce alla Suprema Corte, evitando impugnazioni generiche o meramente dilatorie.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché era generico e si limitava a riproporre censure già adeguatamente valutate e respinte dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza d’appello.
Cosa chiedeva il ricorrente con il suo appello?
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della fattispecie di minore gravità prevista dal comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990, al fine di ottenere una pena più lieve per il reato di droga contestato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2865 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2865 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 24694/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. del 1990);
EsamiNOME il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui comma 5 dell’art. 73 d.P.R. cit;
Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall’altra, perché obiettivam generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta (cfr. anche pagg. 4-5 sentenza di primo grado);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2025.