Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Ripetitivi
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’opportunità per ridiscutere l’intero processo. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda che un ricorso inammissibile, basato sulla semplice riproposizione di motivi già bocciati in appello, non solo è destinato al fallimento ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questa decisione per capire i limiti e i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Roma. L’imputato era stato ritenuto colpevole per un reato legato agli stupefacenti, specificamente una fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La difesa, non soddisfatta della decisione di secondo grado, ha deciso di portare il caso davanti alla Corte di Cassazione.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Suprema Corte
I motivi del ricorso si concentravano su due punti principali: la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo al diniego di un’attenuante (ex art. 62, n. 4, c.p.) e della sospensione condizionale della pena. In sostanza, la difesa lamentava che i giudici d’appello non avessero adeguatamente motivato la loro decisione di non concedere questi benefici.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere queste argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile. Perché questa decisione così netta?
Le Motivazioni: la Funzione della Cassazione e il Divieto di Motivi Ripetitivi
La Suprema Corte ha chiarito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità). I motivi presentati dalla difesa sono stati qualificati come ‘meramente riproduttivi’, ovvero una semplice copia delle censure già sollevate e respinte dalla Corte territoriale.
Il ricorrente, secondo i giudici, non ha operato alcun ‘specifico confronto’ con le argomentazioni giuridiche della sentenza d’appello. In pratica, invece di criticare e smontare punto per punto il ragionamento della Corte d’Appello, si è limitato a ripetere le stesse lamentele. Questo approccio non è consentito in sede di legittimità. La Corte d’Appello aveva già vagliato e disatteso quelle censure con ‘adeguati argomenti giuridici’, e il ricorso non poteva ignorare tali motivazioni.
Le Conclusioni: le Implicazioni Pratiche di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette e significative. La prima è che la condanna è diventata definitiva. La seconda, di natura economica, è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere tecnicamente ben fondato e deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata, altrimenti il rischio non è solo il rigetto, ma anche un aggravio di costi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza offrire alcuna critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘meramente riproduttivi’?
Significa che la difesa si è limitata a ripresentare le stesse identiche lamentele già sollevate nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi con le ragioni giuridiche con cui la Corte d’Appello le aveva respinte.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
Oltre alla conferma definitiva della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47984 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47984 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobr 1990, n. 309, come riqualificata l’originaria imputazione.
In data 04/09/23, sono pervenuti motivi nuovi, a firma del difensore, AVV_NOTAIO, che insiste per l’accoglimento del primo motivo di ricorso.
Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, co pen. e della sospensione condizionale della pena) non sono consentiti in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il support di adeguati argomenti giuridici (si vedano, per entrambe le censure sollevate, le pp. 2 e 3), rispetto ai quali il ricorrente non opera alc specifico confronto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Pre iderte