Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Stessi Motivi Porta alla Condanna Definitiva
Presentare un appello alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, ma non è una seconda possibilità per ridiscutere i fatti. Un ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi tenta di farlo, come dimostra una recente ordinanza che ha confermato una condanna per tentato furto aggravato. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di una strategia difensiva non adeguata.
I Fatti del Caso: Dal Tentato Furto al Ricorso in Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per tentato furto in abitazione, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello. L’imputata, ritenuta responsabile del reato, ha deciso di giocare l’ultima carta, proponendo ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi del ricorso erano molteplici e miravano a smontare l’impianto accusatorio su più fronti: dalla gestione delle prove alla loro valutazione, fino al mancato accesso a pene alternative.
I Motivi dell’Appello e il Filtro del ricorso inammissibile
La difesa ha articolato il proprio ricorso su quattro punti principali, contestando:
1. Il rigetto della richiesta di sentire nuovamente la persona offesa riguardo all’autorizzazione all’uso delle chiavi.
2. La valutazione della testimonianza acquisita nel processo.
3. La solidità delle prove che hanno portato alla condanna per tentato furto.
4. Il diniego delle sanzioni sostitutive previste dalla recente normativa (D.Lgs. 150/2022).
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato una criticità fondamentale: il ricorso non presentava nuovi profili di illegittimità, ma si limitava a riproporre le stesse questioni già ampiamente discusse e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
La Ripetitività dei Motivi come Causa di Inammissibilità
Il cuore della decisione della Cassazione risiede proprio qui. I giudici hanno sottolineato come il ricorso fosse meramente “riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito”. In altre parole, la difesa non ha evidenziato vizi di legittimità (come un’errata applicazione della legge o una motivazione manifestamente illogica), ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
La Validità delle Decisioni dei Giudici di Merito
La Corte ha confermato che i giudici dei gradi precedenti avevano costruito una motivazione “congrua ed immune da vizi logico-giuridici”. La versione difensiva dell’imputata – secondo cui avrebbe casualmente trovato le chiavi della vittima su un treno e si sarebbe recata a casa sua solo per restituirle – è stata definita “fantasiosa e priva di fondamento”.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha basato la sua decisione di inammissibilità su due pilastri. In primo luogo, la totale infondatezza e ripetitività dei motivi d’appello, che non attaccavano la logica giuridica della sentenza impugnata ma cercavano un riesame del merito. In secondo luogo, anche la questione delle sanzioni sostitutive era stata correttamente decisa. I giudici di merito avevano negato tale beneficio sulla base di una motivazione solida e pertinente: un’analisi del casellario giudiziale dell’imputata aveva rivelato che le erano già state concesse in passato sanzioni sostitutive, poi revocate. Questo precedente dimostrava una scarsa affidabilità della persona, giustificando pienamente il diniego.
Le Conclusioni
La dichiarazione di ricorso inammissibile ha reso definitiva la condanna. L’imputata è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non un terzo grado di merito. Tentare di riproporre le medesime argomentazioni fattuali già respinte, senza individuare specifici vizi di legge, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con l’ulteriore aggravio di costi per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte con motivazioni logiche e coerenti dalla Corte d’Appello, senza sollevare reali vizi di legittimità della sentenza.
Qual era la tesi difensiva dell’imputata e come è stata valutata?
L’imputata sosteneva di aver trovato le chiavi della persona offesa su un treno e di essersi recata presso la sua abitazione solo per restituirle. I giudici hanno considerato questa versione “fantasiosa e priva di fondamento”.
Perché è stata negata l’applicazione delle sanzioni sostitutive?
La richiesta è stata respinta perché dal casellario giudiziale dell’imputata risultava che le erano già state applicate in passato sanzioni sostitutive, che erano state successivamente revocate, dimostrando la sua inaffidabilità a beneficiare di misure alternative al carcere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13476 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13476 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a APPIANO SULLA STRADA DEL VINO il DATA_NASCITA il avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bolzano del 2 febbraio 2023 di conferma della condanna del Tribunale di Bolzano, in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110 e 624-bis cod. pen., commesso in Bolzano il 22 luglio 2021.
La ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione: a) al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria volta ad ascoltare la persona offesa in relazione all’autorizzazione o meno dell’imputata ad utilizzare le chiavi; b) alla valutazione della prova testimoniale assunta; c) al raggiungimento della prova, ritenuta erroneamente certa, sugli elementi costitutivi del reato ex artt. 56 e 624-bis cod. pen.; d) al rigetto della richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive ai sens del d.Lgs. 150/2022.
Rilevato che il ricorso è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici. La Corte territoriale ha affermato la penale responsabilità dell’imputata sulla base degli elementi e testimonianze raccolte e ha sottolineato come la versione difensiva, secondo cui ella avrebbe conosciuto la persona offesa sul treno e, accortasi che aveva perso le chiavi di casa, si era recata a casa sua per restituirle, fosse fantasiosa e priva di fondamento. E giudici di merito, inoltre, hanno offerto motivazione congrua ed esauriente anche in relazione al rigetto della richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive, con un richiamo pertinente all’estratto del casellario da cui risulta che all’ imputata erano già state applicate sanzioni sostitutive, poi revocate.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024
Il Consiglier -estensore
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Il Presidente