Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Stessi Motivi Porta alla Condanna
Presentare un ricorso in Cassazione non è un’ulteriore opportunità per ridiscutere i fatti, ma un momento per contestare la corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando ci si limita a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte nei gradi di giudizio precedenti. Analizziamo questa ordinanza per capire perché la novità e la specificità dei motivi sono essenziali.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una condanna per furto in abitazione, un reato previsto dall’articolo 624-bis del codice penale. Dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, la difesa dell’imputata decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione. Il fulcro del ricorso non riguardava la colpevolezza, ma una questione specifica relativa all’esecuzione della pena: il rigetto della richiesta di applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva. La difesa sosteneva che tale misura dovesse essere concessa, riproponendo di fatto le medesime censure già presentate e disattese nel giudizio di secondo grado.
La Questione Giuridica: Il ricorso inammissibile e la mera riproduzione dei motivi
Il punto centrale della decisione della Suprema Corte è la natura del ricorso. Il giudizio di legittimità, quale è quello della Cassazione, non serve a riesaminare il merito della vicenda, ma a verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e motivato in modo logico e coerente la loro decisione.
Quando un ricorso si limita a essere ‘meramente riproduttivo’, ovvero una ‘fotocopia’ dei motivi già presentati in appello, senza contestare specificamente le argomentazioni con cui il giudice di secondo grado li ha respinti, esso perde la sua funzione. Diventa un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, cosa non consentita. Per questo motivo, la legge lo qualifica come ricorso inammissibile, impedendone l’esame nel contenuto.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile in modo netto e conciso. Gli Ermellini hanno rilevato che l’unico motivo di impugnazione era, appunto, una semplice riproposizione di censure già ‘adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici’ dalla Corte d’Appello.
I giudici hanno sottolineato che il giudice di merito aveva fornito una motivazione congrua e logica per respingere la richiesta di detenzione domiciliare sostitutiva. Il ricorso, non contestando la logicità di tale motivazione né evidenziando errori di diritto, risultava privo dei requisiti minimi per essere esaminato. Inoltre, la Corte ha specificato che anche la memoria difensiva trasmessa a sostegno del ricorso non aveva introdotto alcun ‘elemento di novità’, confermando così la natura puramente ripetitiva dell’impugnazione.
Di conseguenza, oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità, volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o manifestamente infondate.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa decisione offre un’importante lezione pratica: un ricorso per cassazione deve essere un atto tecnico e mirato. Non basta essere in disaccordo con la decisione precedente; è necessario individuare e argomentare specifici vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o un difetto manifesto nella motivazione della sentenza impugnata. Proporre un ricorso che si limiti a ripetere le stesse doglianze, senza confrontarsi criticamente con le ragioni del giudice d’appello, non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche significative conseguenze economiche. È un monito a utilizzare lo strumento dell’impugnazione con consapevolezza e rigore tecnico, concentrandosi sui profili di diritto e non su una sterile riproposizione dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato era una mera riproduzione di argomenti già esaminati e respinti correttamente dalla Corte d’Appello, senza introdurre alcun nuovo elemento di valutazione.
Qual era l’oggetto della richiesta rigettata in appello e riproposta in Cassazione?
L’oggetto della richiesta era l’applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva alla pena inflitta per il reato di furto in abitazione.
Quali sono le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7762 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7762 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione di cui all’art. 624-bis cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che lamenta il rigetto della richiesta di applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 9 e 10);
Considerato che la memoria difensiva trasmessa a sostegno della ammissibilità del ricorso non introduce elementi di novità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2024