Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è Solo una Copia
Nel sistema giudiziario italiano, presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, un’opportunità per contestare la legittimità di una sentenza. Tuttavia, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente; è necessario presentare motivi validi e, soprattutto, nuovi. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché meramente ripetitivo delle argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di merito. Analizziamo questa ordinanza per comprendere meglio i requisiti di un ricorso efficace e le conseguenze di un appello infondato.
I Fatti del Caso: Rapina e Prove Convergenti
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo da parte della Corte di Appello di Genova per i reati di lesioni e rapina pluriaggravata. La difesa dell’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione, contestando la dichiarazione di responsabilità basata, a suo dire, su elementi insufficienti. Tuttavia, la condanna non si fondava su un singolo indizio, ma su un quadro probatorio solido e convergente. Gli investigatori avevano raccolto una serie di prove schiaccianti, tra cui:
* I dati dei tabulati telefonici, che collegavano l’imputato alla vicenda.
* Le informazioni provenienti da un sistema GPS installato su un motociclo con targa contraffatta, utilizzato per commettere il reato.
* Un confronto fotografico decisivo tra un’immagine dell’imputato, acquisita durante un controllo della Polizia Stradale, e un fotogramma estratto dal sistema di videosorveglianza il giorno della rapina.
Questo insieme di elementi aveva convinto la Corte territoriale della colpevolezza dell’imputato, con una motivazione ampia e dettagliata.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su una constatazione cruciale: le doglianze presentate dalla difesa non erano nuove, ma si limitavano a riproporre le stesse questioni già sollevate e rigettate in appello. L’imputato non ha introdotto nuovi profili di violazione di legge né ha evidenziato specifiche aporie o illogicità manifeste nell’apparato giustificativo della sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione è netta: il ricorso è “meramente reiterativo”. Questo significa che la difesa si è limitata a ripetere le stesse argomentazioni, senza confrontarsi puntualmente con le ragioni esposte dalla Corte di Appello. La sentenza di secondo grado, secondo gli Ermellini, aveva già esplicitato in modo esauriente (nelle pagine da 3 a 9 del provvedimento) le ragioni del proprio convincimento. Aveva analizzato in modo approfondito la “convergenza ed univocità degli indizi” a carico del ricorrente, dimostrando che la responsabilità non derivava solo dai tabulati telefonici, come sostenuto dalla difesa, ma da una pluralità di fonti probatorie che si rafforzavano a vicenda. L’incrocio tra dati GPS, tabulati e confronto visivo creava un quadro accusatorio coerente e privo di vizi logici, rendendo l’appello privo di fondamento giuridico.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di merito dove poter ridiscutere i fatti. È un giudizio di legittimità, finalizzato a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza precedente. Presentare un ricorso che si limita a ripetere le stesse obiezioni già respinte è un’azione destinata al fallimento e comporta ulteriori sanzioni economiche. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile individuare vizi specifici della sentenza impugnata, come violazioni di legge o difetti manifesti di motivazione, e argomentarli in modo nuovo e pertinente. In assenza di tali elementi, il ricorso viene correttamente dichiarato inammissibile, confermando la definitività della condanna.
Cosa significa ricorso inammissibile in questo contesto?
Significa che la Corte di Cassazione ha rifiutato di esaminare il merito del ricorso perché lo ha ritenuto una semplice ripetizione di argomenti già presentati e respinti nel precedente grado di giudizio, senza sollevare nuove questioni di diritto o vizi specifici della sentenza.
Su quali prove si basava la condanna dell’imputato?
La condanna si basava su un insieme convergente di prove, che includeva le risultanze dei tabulati telefonici, i dati del sistema GPS installato sul motociclo usato per il reato e il confronto tra un’immagine fotografica dell’imputato e quella estrapolata da un sistema di videosorveglianza.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna precedente diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35101 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35101 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la penale responsabilità dell’imputato e il trattamento sanzionatorio inflitto per i delitti di lesioni e rapina pluriaggravata;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 628 cod. pen., è meramente reiterativo di doglianze già proposte in appello e disattese dalla Corte territoriale sulla scorta di un apparato giustificativo esente da aporie ed illogicità manifeste; che, infatti, la sentenza impugnata, con ampia motivazione, con la quale la difesa non si rapporta in termini puntuali, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità concorsuale del prevenuto (si vedano, in particolare, le pagine da 3 a 9, dedicate alla specifica ed approfondita disamina della convergenza ed univocità degli indizi che militano a carico del ricorrente, costituiti non soltanto dalle risultanze dei tabulati telefonici, oggetto della doglianza svolta nel ricorso, ma anche dai dati ricavati dal sistema GPS installato sul motociclo con targa contraffatta utilizzato per commettere il reato e dal raffronto tra l’immagine fotografica dell’imputato acquisita durante un apposito controllo effettuato dalla Polizia Stradale con quella estrapolata dal sistema di videosorveglianza nel giorno della rapina);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente