Ricorso inammissibile in Cassazione: quando le motivazioni non bastano
L’ordinanza n. 6710/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa essere rapidamente definito quando i motivi addotti sono generici e infondati. Questa decisione sottolinea l’importanza di presentare argomentazioni nuove e specifiche in sede di legittimità, piuttosto che riproporre le stesse difese già respinte nei gradi di giudizio precedenti. Analizziamo il caso per comprendere i principi applicati dalla Suprema Corte.
I fatti del processo
Due soggetti, condannati dalla Corte d’Appello di Genova, hanno presentato ricorso per Cassazione. Le loro doglianze si concentravano su due punti principali:
1. La presunta mancata comprensione delle prescrizioni imposte durante gli arresti domiciliari, a causa di difficoltà linguistiche.
2. La contestazione della pena inflitta, ritenuta ingiusta.
I ricorrenti sostenevano, in sostanza, di non aver compreso appieno i loro obblighi, rendendo così invalide le conseguenze della loro violazione. Sulla pena, invece, contestavano la valutazione dei giudici di merito.
La decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni difensive con una declaratoria di inammissibilità. Secondo i giudici, i motivi del ricorso erano affetti da genericità e manifesta infondatezza. Non solo, ma si trattava di una mera reiterazione di censure già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello.
Questo approccio evidenzia un principio fondamentale del processo in Cassazione: non è una terza istanza di merito dove si possono ripresentare le stesse argomentazioni, ma un giudizio di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le motivazioni
La Corte ha smontato punto per punto le tesi difensive.
Per quanto riguarda la presunta incomprensione della lingua, i giudici hanno osservato che:
– Il verbale di sottoposizione agli arresti domiciliari è un atto pubblico fidefaciente, che faceva piena prova della corretta notifica delle prescrizioni.
– Gli imputati si trovavano in Italia da almeno due anni, un periodo ritenuto sufficiente per comprendere semplici istruzioni in lingua italiana.
– La presenza di un interprete durante il processo era una garanzia aggiuntiva, non la prova di una totale incapacità di comprensione.
– La successiva irreperibilità dei due soggetti dimostrava, secondo la Corte, un chiaro intento di sottrarsi alla giustizia, smentendo la tesi della buona fede.
Sul trattamento sanzionatorio, il ricorso inammissibile è stato motivato dalla congruità della decisione della Corte d’Appello. I giudici di merito avevano correttamente considerato l’assenza di elementi positivi a favore degli imputati, il loro comportamento processuale (l’irreperibilità) e i gravi precedenti penali di uno di loro. La pena, inoltre, era stata fissata nel minimo edittale, il che rendeva la contestazione ancora più debole.
Le conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. Come conseguenza diretta, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno alla cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce che per accedere al giudizio di Cassazione è necessario presentare motivi specifici, pertinenti e non meramente ripetitivi. La difesa basata sulla difficoltà linguistica, se non supportata da prove concrete e contraddetta da altri elementi (come la lunga permanenza sul territorio e il comportamento successivo), ha scarsa probabilità di successo, specialmente di fronte a un atto pubblico che attesta il contrario.
Per quale motivo principale la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici, manifestamente infondati e si limitavano a ripetere le stesse argomentazioni già esaminate e respinte con adeguata motivazione dalla Corte d’Appello.
La difficoltà a comprendere la lingua italiana è una giustificazione valida per non rispettare le prescrizioni giudiziarie?
Secondo questa ordinanza, no. I giudici hanno ritenuto che, essendo gli imputati in Italia da almeno due anni, fosse ragionevole aspettarsi che comprendessero semplici prescrizioni. Inoltre, il verbale di notifica, in quanto atto pubblico, faceva piena prova della comprensione, e la successiva irreperibilità degli imputati dimostrava la volontà di sottrarsi alla giustizia, non un fraintendimento.
È possibile contestare in Cassazione l’entità della pena?
È possibile contestare l’entità della pena in Cassazione solo se la motivazione del giudice di merito è mancante, illogica o contraddittoria. In questo caso, la contestazione non è stata accolta perché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua, basata su elementi concreti (comportamento, precedenti) e la pena era stata fissata al minimo previsto dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6710 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6710 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di NOME e NOME, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi di censure già esaminate e disattese con congrua motivazione in sentenza;
rilevato che con argomentazioni logiche e coerenti, la Corte di appello ha respinto la tes riproposta nel ricorso, della mancata comprensione da parte degli imputati delle prescrizioni evidenziando che dal verbale di sottoposizione agli arresti domiciliari, atto pubbl fidefaciente, risultava l’opposto; che gli imputati erano in Italia da almeno due anni, sicch ragionevole ritenere che comprendessero la lingua italiana e le semplici prescrizioni imposte che la presenza dell’interprete era solo diretta ad offrire maggiori garanzie nel corso processo e che anche la successiva irreperibilità degli imputati rendeva palese l’intento sottrarsi alla misura e al processo (pag. 3-4);
ritenuto che anche il motivo con il quale si contesta la correttezza della motivazio relativa al trattamento sanzionatorio, non è deducibile in questa sede a fronte della congru motivazione resa, avendo i giudici dato atto dell’assenza di elementi positivi valutabili, comportamento tenuto dagli imputati, resisi irreperibili, dei numerosi e gravi precedenti NOME COGNOME e della determinazione della pena nel minimo edittale;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguent condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore COGNOME
Il Pre&dente