Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso di Spaccio
Presentare un ricorso in Cassazione richiede il rispetto di requisiti rigorosi, tra cui la specificità dei motivi. Quando un appello si limita a contestazioni vaghe, il rischio è una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per il ricorrente. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce proprio questo punto, analizzando il caso di una condanna per spaccio di stupefacenti.
I Fatti del Caso: Condanna per Detenzione di Stupefacenti
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale di Napoli, confermata successivamente dalla Corte d’Appello. L’accusa era quella di detenzione, con finalità di spaccio, di sostanze stupefacenti di diversa natura già confezionate per la vendita. Nonostante la doppia condanna, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la decisione dei giudici di secondo grado.
Il Ricorso in Cassazione e le Doglianze dell’Imputato
L’imputato ha basato il suo ricorso sull’assunto che la Corte d’Appello non avesse esaminato correttamente le sue doglianze, ossia le critiche mosse alla sentenza di primo grado. Tuttavia, come vedremo, il modo in cui queste critiche sono state riproposte in Cassazione è stato il fulcro della decisione della Suprema Corte.
La Decisione della Cassazione: Quando un ricorso è inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente: la validità stessa dell’impugnazione. Secondo i giudici, i motivi presentati erano manifestamente infondati per diverse ragioni.
Le Motivazioni: la Genericità che Invalida il Ricorso
Le motivazioni della Corte si basano su principi consolidati della procedura penale. I giudici hanno ritenuto i motivi del ricorso:
1.  Generici: Le contestazioni non erano specifiche e dettagliate, ma si limitavano a enunciazioni vaghe.
2.  Privi di confronto: Il ricorrente non ha messo in relazione le proprie critiche con le argomentazioni specifiche contenute nella sentenza impugnata. In pratica, mancava un dialogo critico con la decisione della Corte d’Appello.
3.  Carenti di analisi censoria: Non è stata condotta un’analisi critica degli elementi su cui si fondava il giudizio di responsabilità.
La Suprema Corte ha sottolineato che il ragionamento dei giudici di merito era coerente con le risultanze processuali, e non appariva né illogico né contraddittorio. Richiamando una nota sentenza delle Sezioni Unite (sentenza Galtelli, n. 8825/2016), la Corte ha ribadito che un ricorso, per essere ammissibile, deve essere scandito da una critica necessaria e puntuale alle fondamenta della decisione che si intende contestare.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di ricorso inammissibile ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Non essendo stata ravvisata un’assenza di colpa nella causa di inammissibilità, l’imputato è stato condannato:
*   Al pagamento delle spese processuali.
*   Al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso in Cassazione non è una semplice riproposizione delle proprie ragioni, ma richiede un’argomentazione tecnica e specifica che demolisca, punto per punto, il ragionamento logico-giuridico della sentenza impugnata. In assenza di tale specificità, l’esito più probabile è una secca dichiarazione di inammissibilità.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non si confrontavano criticamente con le argomentazioni della sentenza d’appello e mancavano di un’analisi specifica degli elementi a fondamento del giudizio di responsabilità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità, in assenza di prove che dimostrino una mancanza di colpa del ricorrente, comporta la condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro a favore della cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘motivi generici’ in un ricorso?
Per ‘motivi generici’ si intendono quelle contestazioni che non sono specifiche, dettagliate e che non si confrontano punto per punto con la motivazione della decisione impugnata. Sono argomentazioni vaghe che non permettono alla Corte di Cassazione di valutare la fondatezza delle critiche mosse.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4054 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4054  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente di diversa natura già confezionata.
Il ricorrente assume che il giudice di appello non abbia correttamente esaminato le doglianze svolte dal ricorrente nei motivi di appello.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 Dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presi ente