Ricorso inammissibile: perché la ripetizione degli stessi motivi porta alla sconfitta
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale presentare argomenti nuovi e specifici. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda una regola cruciale del processo penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza quasi certa di una strategia difensiva che si limita a ripetere le stesse doglianze già respinte in appello. Analizziamo questa ordinanza per comprendere meglio i limiti del ricorso per Cassazione e il concetto di “doppia conforme”.
Il caso in esame: dalla condanna per ricettazione al ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di ricettazione, previsto dall’articolo 648 del codice penale. In particolare, l’imputato era stato ritenuto responsabile per aver ricevuto un ciclomotore di provenienza illecita. La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, assolvendo l’imputato da un’altra accusa ma confermando la sua responsabilità per la ricettazione.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su tre punti principali:
1. Vizio di motivazione e violazione di legge: Sosteneva l’insussistenza della prova sulla provenienza illecita del veicolo.
2. Carenza dell’elemento psicologico: Contestava la consapevolezza, da parte sua, dell’origine delittuosa del ciclomotore.
3. Mancata derubricazione: Chiedeva che il fatto fosse qualificato come il reato meno grave di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.).
La decisione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate. La ragione di questa decisione risiede nella natura stessa dei motivi presentati. I giudici hanno osservato che le argomentazioni della difesa non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già avanzate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’imputato si era limitato a riproporre le stesse tesi, senza formulare una critica argomentata e specifica contro le motivazioni della sentenza impugnata.
Le motivazioni della Cassazione
La Corte ha fondato la sua decisione su principi procedurali consolidati. In primo luogo, ha qualificato i motivi del ricorso come “non specifici ma soltanto apparenti”. Un ricorso in Cassazione non può essere un’occasione per un terzo riesame dei fatti, ma deve evidenziare vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti di motivazione evidenti) nella decisione di secondo grado. Ripetere le stesse argomentazioni non assolve a questa funzione di critica mirata.
In secondo luogo, i giudici hanno richiamato il concetto di “doppia conforme”. Quando il Tribunale e la Corte d’Appello giungono a una decisione concorde sulla ricostruzione dei fatti, i margini per contestare la valutazione delle prove in Cassazione si restringono notevolmente. Tentare di farlo, come nel caso di specie, si traduce in un’indebita richiesta di rivalutazione del merito, che esula dalle competenze della Suprema Corte. Tale tentativo costituisce una violazione dei limiti del cosiddetto “devolutum”, ovvero dell’oggetto del giudizio di impugnazione, ampliando impropriamente il campo di analisi.
Le conclusioni
La pronuncia in esame offre un importante insegnamento pratico: per avere successo in Cassazione, non basta essere convinti della propria innocenza. È necessario strutturare un ricorso che attacchi specificamente la logica giuridica della sentenza di appello, evidenziandone le contraddizioni o le violazioni di legge. La mera riproposizione di argomenti già esaminati e rigettati è una strada che porta quasi inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Come conseguenza diretta, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma significativa alla Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e pedissequa ripetizione di quelli già dedotti e respinti dalla Corte d’Appello, risultando quindi non specifici ma solo apparenti.
Cosa significa il principio della “doppia conforme” in questo contesto?
Significa che, poiché due tribunali di merito (primo e secondo grado) hanno concordato sulla valutazione dei fatti, i motivi di ricorso in Cassazione non possono mirare a una nuova valutazione delle prove, ma devono limitarsi a vizi di legittimità. In questo caso, la doppia conforme ha reso i motivi non consentiti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45804 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45804 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FRANCAVILLA FONTANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso Ila sentenza della Corte d’appello di Lecce in data 14/12/2022, con la quale parzialmente riformando quella del Tribunale di Brindisi in data 15/1/2016, era stato assolto dal reato di cui all’art. 116 D.L.vo 285/1992 a lui ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato con conferma della affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 648 cod. pen. ;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine all’insussistenza della prova della provenienza illecita del ciclomotore e della carenza dell’elemento psicologico del reato di ricettazione, nonché la mancata derubricazione del fatto nella più lieve ipotesi di cui all’art. 712 cod. pen., sono indeducibili poiché fondati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 3, 4 e 5 della sentenza impugnata);
che tali motivi non sono consentiti dalla legge in questa sede in presenza della cosiddetta “doppia conforme”, poiché in tal modo il vizio dedotto è sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del “devolutum” ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24/10/2023
Il Consigliere Estensore