Ricorso inammissibile: quando i motivi sono troppo generici
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare regole precise. Una recente ordinanza ci ricorda un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici e ripetitivi. Analizziamo questa decisione per capire perché la specificità delle censure è un requisito non negoziabile.
Il Fatto alla Base del Ricorso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello, che aveva confermato la condanna di un individuo per il reato di truffa. L’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di rivolgersi alla Suprema Corte, contestando la decisione sia sul punto della responsabilità penale sia sulla determinazione della pena. In particolare, la difesa lamentava una presunta violazione del principio ‘oltre ogni ragionevole dubbio’ e una carenza di motivazione riguardo alla sanzione applicata e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Decisione: un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno ritenuto che i motivi presentati non superassero il vaglio preliminare di ammissibilità. La decisione si fonda su una constatazione chiara: le argomentazioni della difesa non erano altro che una sterile riproposizione delle medesime doglianze già avanzate e correttamente respinte dalla Corte territoriale. Non è stata mossa alcuna critica specifica e pertinente alla logicità della motivazione della sentenza d’appello.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che i primi motivi di ricorso, relativi alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove, erano del tutto aspecifici. La Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione logica e coerente per fondare il proprio convincimento di colpevolezza, e il ricorso non offriva argomenti validi per confutarla. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un giudice di legittimità: il suo compito non è rivalutare i fatti, ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente.
Per quanto riguarda la parte sulla sanzione e le attenuanti, il motivo è stato definito ‘del tutto generico e manifestamente infondato’. La difesa si era limitata a denunciare una carenza di motivazione senza contrapporre argomenti solidi alle ragioni esplicitate dai giudici di merito. La Corte ha richiamato importanti principi giurisprudenziali, tra cui la sentenza ‘Galtelli’ delle Sezioni Unite, secondo cui un ricorso è inammissibile se non enuncia e argomenta esplicitamente i rilievi critici verso la decisione impugnata. È onere del ricorrente indicare in modo chiaro e preciso gli elementi che fondano le censure, per consentire al giudice di legittimità di esercitare il proprio sindacato.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La pronuncia ribadisce una lezione cruciale per ogni difensore: l’appello in Cassazione non è una semplice ripetizione delle argomentazioni precedenti. Per evitare una dichiarazione di ricorso inammissibile, è indispensabile elaborare motivi nuovi, specifici e puntuali che attacchino la coerenza logico-giuridica della sentenza impugnata. Limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni equivale a presentare un atto privo della specificità richiesta dalla legge, con la conseguenza non solo della conferma della condanna, ma anche dell’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a carico del proprio assistito.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano aspecifici, reiterativi di doglianze già respinte in appello e, in parte, manifestamente infondati, senza una valida confutazione delle argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso devono essere ‘specifici’?
Significa che l’appellante ha l’onere di indicare in modo chiaro e preciso gli elementi e le ragioni di fatto e di diritto che fondano le sue censure, permettendo così al giudice di individuare i rilievi mossi alla decisione precedente ed esercitare il proprio controllo. Non è sufficiente una critica generica.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43770 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43770 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la senten impugnata sotto il profilo motivazionale in punto di responsabilità e si eccepisce la violazio principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio sono aspecifici in quanto reiterativi di med doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probat espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territo i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni d convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5) facendo applicazione di corr argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto
Considerato che il secondo motivo di ricorso nella parte cui il ricorrente eccepisce la care di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, al mancat riconoscimento delle attenuanti generiche e della causa di esclusione della punibilità di cui a 131-bis cod. pen. è del tutto generico e manifestamente infondato. La difesa si limita a sosten tale carenza motivazionale, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito, se alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito con motivazion priva di aporie e manifeste illogicità (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). Deve ess ricordato, in proposito, che il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specifi motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispe ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 – 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di cons al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato ( 17372 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281112 – 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliera estensore ‘–Così deciso il 26 settembre 2023