Ricorso Inammissibile: L’Importanza di Motivi Specifici e non di Fatto
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile in Cassazione non solo sia destinato al fallimento, ma comporti anche conseguenze economiche per chi lo propone. La Suprema Corte ribadisce principi fondamentali della procedura penale, sottolineando che il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un individuo condannato sia in primo grado sia in appello. La condanna scaturisce da alcuni comportamenti tenuti in occasione di una partita di calcio, che secondo i giudici di merito provavano l’elemento soggettivo del reato. La passione del soggetto per la squadra del cuore, che gli permetteva di conoscere il calendario delle partite, è stata considerata un elemento a sostegno della sua consapevolezza.
Non soddisfatto della decisione della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato il ricorso, dichiarandolo inammissibile per una serie di vizi procedurali che ne hanno impedito l’esame nel merito. La decisione si fonda su tre pilastri critici che ogni avvocato dovrebbe tenere a mente nel redigere un atto di questo tipo.
1. Genericità e Natura Fattuale dei Motivi
Il primo errore fatale è stato quello di presentare motivi di ricorso generici e, soprattutto, basati su una richiesta di rivalutazione dei fatti. Il ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Cassazione di riesaminare le prove e le circostanze già valutate dai giudici di primo e secondo grado. Questo è un compito che esula completamente dalle funzioni della Suprema Corte, la quale è “giudice di legittimità” e non “di merito”. Il suo ruolo è verificare che la legge sia stata applicata correttamente, non stabilire come si sono svolti i fatti.
2. Reiterazione dei Motivi d’Appello
Un altro grave difetto, strettamente collegato al primo, è stata la semplice riproposizione dei motivi già presentati nel giudizio d’appello. Un ricorso inammissibile è spesso tale perché non si confronta specificamente con le argomentazioni della sentenza che si sta impugnando. Non basta ripetere le proprie ragioni; è necessario spiegare perché la Corte d’Appello ha sbagliato nel respingerle, evidenziando vizi logici o violazioni di legge nel suo ragionamento.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse adeguatamente motivata, senza contraddizioni o illogicità manifeste. I giudici di merito avevano correttamente giustificato la loro decisione sia sulla colpevolezza sia sull’elemento soggettivo del reato.
Inoltre, la Corte ha affrontato la questione della richiesta di applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto. Anche su questo punto, la decisione dei giudici di merito è stata considerata incensurabile. La presenza di precedenti penali e la reiterazione dei fatti sono state ritenute motivazioni sufficienti e logiche per escludere il beneficio. La valutazione sulla gravità del fatto, se ben motivata, è una prerogativa del giudice di merito e non può essere messa in discussione in sede di legittimità.
Di fronte a un ricorso così strutturato, la Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto della sua estrema genericità, limitandosi a riproporre le stesse doglianze senza un reale confronto critico con la decisione appellata.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità che comporta due conseguenze dirette per il ricorrente, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali.
2. Condanna al pagamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento tecnico che richiede rigore e specificità. Presentare un ricorso inammissibile, generico o fattuale, non solo è inutile ai fini del processo, ma si traduce in una sanzione economica certa. È fondamentale che i motivi di ricorso attacchino la logica giuridica della sentenza impugnata, non i fatti che essa ha accertato.
Perché un ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché era manifestamente infondato, generico, chiedeva una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità e si limitava a ripetere i motivi dell’appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000,00 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo non è stata concessa la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La richiesta è stata respinta perché i giudici di merito hanno considerato ostativi i precedenti penali del ricorrente e la reiterazione dei fatti illeciti. La Corte di Cassazione ha ritenuto questa valutazione adeguatamente motivata e insindacabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15078 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15078 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da COGNOME NOME è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolato in fatto e generico. Richiede alla Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita; inoltre reitera i motivi di appello senza alcun confronto con le motivazioni della sentenza.
La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) con adeguata motivazione, senza contraddizioni o manifeste illogicità, ha rilevato come l’elemento soggettivo del reato risulta provato dalle intemperanze del ricorrente ad una partita del Palermo calcio che evidenzia la sua passione di tifoso per la squadra, che gli consentiva di conoscere il calendario delle partite.
Sul 131 bis cod. pen. la decisione evidenzia i precedenti penali e la reiterazione dei fatti, per più volte, che non possono ritenersi di minore gravità. Si tratta di una valutazione di merito adeguatamente motivata e insindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso sul punto risulta estremamente generico, limitandosi a riproporre i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/03/2023