Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39495 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39495 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a MONTESCAGLIOSO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MATERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME
OSSERVA
Rilevato che, quanto al ricorso di COGNOME:
riproduttivi di identica censura formulata in sede di gravame e manifestamente inf risultano il primo ed il secondo motivo con cui si assume l’illogicità della motivazione destinazione a terzi della sostanza stupefacente sequestrata, fondata dalla Corte di parimenbp al giudice di primo grado, su plurimi elementi significativi di cui si apoditticamente, la illogicità ed irrilevanza;
analogo limite incontra il terzo motivo con cui si censura la mancata riqualif nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 avendo la Corte condiviso e pertanto, effettuato pertinente e consentito rinvio alla decisone di primo g parte in cui il numero di dosi ricavabili dalle stupefacente è stato ritenuto preponder 500), e ciò al netto della genericità del motivo visto che la difesa si limita ad enunci di diritto, senza alcun rfferimento alla decisione impugnata;
adeguato risulta quanto rilevato dalla Corte di merito circa la mancata concessio circostanze attenuanti generiche fondata sui numerosi precedenti penali, ritenendo, p sub-valenti le allegazioni della difesa a sostegno della richiesta, non essendo necess il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevab (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244);
rilevato che quanto al ricorso della COGNOME:
riproduttivi di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello e d in fatto risultano il primo ed il secondo motivo in ordine alla partecipazione nel reato Corte di appello apprezzato la complessiva ed unitaria condotta accertata ritenen valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità, che il rallentament c eti ltIve1 1 09 de i ret” , campagna · GLYPH imputati he avevano con loro i soldi e lo stupefacente)fosse funzion ad un imminente occultamento dello stesso, così da rappresentare una unità di i corroborata dal rinvenimento di attrezzi nella comune abitazione ,che esclude la pro mera connivenza;
generico risulta il terzo motivo che riproduce critiche astratte senza alcun confron decisione impugnata (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 2369
rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di c ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2024