Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
Quando si arriva dinanzi alla Corte di Cassazione, il margine di manovra per la difesa si restringe notevolmente. Non si tratta di un terzo grado di giudizio dove riesaminare i fatti, ma di un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Un esempio lampante di questi principi emerge da una recente ordinanza, che ha dichiarato un ricorso inammissibile perché privo dei requisiti fondamentali. Analizziamo insieme la decisione per capire quali sono gli errori da non commettere quando si impugna una sentenza in Cassazione.
Il Caso in Esame
Un imputato, già condannato nei primi due gradi di giudizio, decideva di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. I motivi del suo appello si basavano su tre punti principali:
1. Una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alle prove che avevano fondato la sua condanna.
2. La mancata applicazione dell’art. 131 bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
3. Una contestazione sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo.
La Corte, tuttavia, ha rigettato in toto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile.
Analisi del ricorso inammissibile: le ragioni della Corte
La Suprema Corte ha smontato punto per punto i motivi del ricorso, evidenziando difetti procedurali e di merito che ne hanno decretato l’inammissibilità.
La Genericità e Ripetitività del Primo Motivo
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato ‘indeducibile’. La Corte ha osservato che la difesa si era limitata a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere valido, deve contenere una critica specifica e puntuale delle argomentazioni giuridiche della sentenza impugnata, non può essere una semplice riproposizione di questioni di fatto già decise. Non è un’ulteriore occasione per rivalutare le prove.
L’inammissibilità dei motivi su pena e tenuità del fatto
Anche gli altri due motivi sono stati respinti. La richiesta di applicare la causa di non punibilità (art. 131 bis c.p.) è stata dichiarata inammissibile perché non era stata formulata nel precedente atto di appello. In base all’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, non si possono introdurre per la prima volta in Cassazione questioni che dovevano essere sollevate nei gradi di merito.
Per quanto riguarda la contestazione sulla pena, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse sufficiente e non illogica. I giudici di merito avevano correttamente considerato le ‘insidiose modalità della condotta’, la ‘negativa personalità’ dell’imputato e, soprattutto, i suoi ‘numerosi precedenti penali’.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni della Corte si fondano su principi cardine del processo penale. Innanzitutto, il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può chiedere una nuova valutazione delle prove. La sua funzione è quella di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Pertanto, un ricorso che si limita a ripetere le doglianze già esaminate è per sua natura inammissibile.
In secondo luogo, la Corte ha ribadito che i precedenti penali di un imputato sono un elemento cruciale. Essi non solo influenzano la determinazione della pena (art. 133 c.p.), ma possono anche giustificare l’esclusione di benefici come la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La presenza di un curriculum criminale significativo è stata interpretata come un indice di una personalità incline a delinquere, incompatibile con il giudizio di ‘tenuità’ richiesto dalla norma.
Conclusioni
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. Dimostra che per affrontare con successo un giudizio in Cassazione è necessaria una strategia legale precisa, focalizzata sui vizi di legittimità della sentenza e non sulla rivalutazione dei fatti. Un ricorso inammissibile comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria. La decisione ribadisce con forza che il passato criminale di un individuo ha un peso determinante nel processo, potendo precludere l’accesso a istituti premiali e giustificando un trattamento sanzionatorio più severo.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se è generico, ovvero si limita a ripetere doglianze già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza muovere una critica specifica alla logica giuridica della sentenza impugnata. È inammissibile anche se introduce per la prima volta questioni che dovevano essere sollevate in appello.
I precedenti penali possono impedire l’applicazione della ‘particolare tenuità del fatto’?
Sì, secondo la Corte i numerosi precedenti penali e la personalità negativa dell’imputato sono elementi che dimostrano una certa inclinazione al crimine e sono sufficienti a escludere la qualificazione del fatto come di ‘particolare tenuità’ ai sensi dell’art. 131 bis del codice penale.
È possibile contestare l’entità della pena inflitta con un ricorso in Cassazione?
Sì, ma solo se la motivazione fornita dal giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Non è possibile chiedere alla Cassazione una nuova valutazione nel merito della congruità della pena se la sentenza impugnata, come in questo caso, ha fornito una giustificazione sufficiente e logica basata su elementi concreti come le modalità del reato e i precedenti dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6409 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6409 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROMA il 21/05/1965
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla prova su cui è stata fondata la responsabilità penale del prevenuto, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sulle risultanze probatorie pienamente comprovanti il reato ascrittogli);
ritenuto che degli altri due motivi di ricorso, con cui si eccepisce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine agli artt. 131 bis e 13 cod. pen., il primo non risulta formulato in appello e quindi è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., mentre il secondo inerisce al trattamento punitivo, sorretto tuttavia in sentenza da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulla congruità della pena inflitta, considerate le insidiose modalità della condotta, la negativa personalità dell’COGNOME ed i numerosi precedenti penali, i quali peraltro hanno consentito di escludere la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così leciso in Roma, il 21/01/2025 Il Corisigliere E4ensore