Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente lamentare una presunta ingiustizia. È necessario che i motivi siano specifici, pertinenti e che si confrontino direttamente con le ragioni della decisione impugnata. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché generico e meramente ripetitivo. Analizziamo insieme questa decisione per capire quali sono gli errori da evitare quando si impugna una sentenza.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. A seguito della conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la presunta eccessività della pena inflitta (la cosiddetta ‘dosimetria della pena’).
I Motivi del Ricorso e la Decisione sul ricorso inammissibile
L’imputato, attraverso il suo difensore, chiedeva alla Corte di Cassazione di riconsiderare la sua posizione, sostenendo che i giudici di merito non avessero valutato adeguatamente gli elementi a suo favore che avrebbero potuto giustificare una pena più mite e la concessione delle attenuanti. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto completamente queste argomentazioni, senza nemmeno entrare nel merito della questione. La decisione è stata netta: il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi, entrambi cruciali per comprendere i requisiti di un’impugnazione efficace. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato ‘meramente riproduttivo’ di censure che erano già state adeguatamente esaminate e respinte dai giudici nei gradi di giudizio precedenti. In altre parole, l’imputato si è limitato a ripetere le stesse lamentele, senza apportare nuovi elementi o profili di illegittimità specifici della sentenza d’appello. In secondo luogo, e di conseguenza, il motivo è stato considerato ‘generico’. La genericità, in questo contesto, significa che il ricorso non ha instaurato un vero e proprio dialogo critico con la motivazione della sentenza impugnata. Non basta affermare di non essere d’accordo con la decisione; è indispensabile spiegare perché le ragioni fornite dal giudice d’appello sarebbero errate, illogiche o in contrasto con la legge.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità ha avuto conseguenze concrete e onerose per il ricorrente. La Corte, infatti, non solo ha reso definitiva la condanna, ma ha anche condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio sul fatto, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza della motivazione. Un ricorso che non rispetta il requisito della specificità dei motivi è destinato a essere dichiarato inammissibile, con un aggravio di spese per chi lo ha proposto.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è generico quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza che si sta impugnando, limitandosi a critiche astratte o ripetitive.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Se un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È sufficiente riproporre in Cassazione le stesse argomentazioni già presentate in appello?
No, non è sufficiente. La Corte ha chiarito che un motivo di ricorso meramente riproduttivo di censure già valutate dai giudici di merito è una causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39495 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39495 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME PEDEROBBA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 20045/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod. pen EsamiNOME il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuant generiche e alla dosimetria della pena;
Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall’altra, perché generico rispetto a motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2025.