Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39178 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39178 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in esito a giudizio abbreviat parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, emessa il 18 marzo 2024, ha confermato la responsabilità dei ricorrenti per una serie di reati di furto o ricettazione di autovetture e successiva estorsione con la tecni del cosiddetto “cavallo di ritorno” loro rispettivamente ascritti.
Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti.
3. COGNOME NOME.
L’imputato è stato ritenuto responsabile dei reati di estorsione consumata di cui ai capi 2 e 3), del reato di ricettazione di cui al capo 4), del reato di estorsione tentata di cui al 11) e dei reati di furto aggravato di cui ai capi 12 e 14.
3.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione in ordine alla ritenu responsabilità per i reati di furto ed estorsione tentata di cui ai capi 10) e 11).
La Corte di appello avrebbe omesso di tenere conto delle censure difensive contenute nell’atto di appello, erroneamente ritenendo che tale atto non le contenesse; al contrario, il motivo di appello n. 5 era dedicato a criticare il giudizio di responsabilità per tali r
3.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione in ordine alla ritenut responsabilità per i reati di estorsione di cui ai capi 2) e 3).
Quanto al reato di estorsione di cui al capo 2) la Corte di appello avrebbe basato la condanna sul contenuto di alcune intercettazioni, tuttavia non rivelative dell compromissione del ricorrente (e del correo NOME, separatamente giudicato ed assolto da tale imputazione) nella commissione del reato, tanto non potendosi dedurre dal mero possesso di una somma di danaro del quale gli interessati discutevano nel dialogo captato e dalla contestualità temporale degli eventi, senza riferimenti alla vittima e ad autovettu rubate e senza la prova di incontri con il proprietario del mezzo rubato, che aveva negato ogni cosa.
4. NOME NOME.
L’imputato è stato ritenuto responsabile del reato di estorsione consumata di cui al capo 2) e dei reati di furto aggravato di cui ai capi 12 e 14.
4.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione pe non avere la Corte di appello giustificato il rigetto della richiesta di rinnovaz dell’istruzione dibattimentale volta alla acquisizione della sentenza del Tribunale di Foggi celebratasi con il rito ordinario, che aveva assolto i coimputati dell’odierno ricorrente reato di estorsione di cui al capo 2) perché il fatto non sussiste, statuizione certament utile al fine di provare l’innocenza del ricorrente e di prevenire un possibile contrasto giudicati suscettibile di revisione.
La sentenza, inoltre, sarebbe contraddittoria per avere ritenuto di utilizzare i verbal udienza del parallelo procedimento nei confronti dei coimputati al solo fine di evidenziare l’intervenuta remissione delle querele di alcune vittime di reati di furto originariame contestati anche al ricorrente.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso, integrativo del primo, si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione per non avere acquisito la sentenza del Tribunale di Foggia resa nel parallelo procedimento celebrato con il rito ordinario, quanto valutabile ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso, sempre sulla falsariga dei primi due motivi, ci si du della condanna per il reato di cui al capo 2) posta alla base del calcolo della pena risultand inconciliabile con la assoluzione dei coimputati resa nel procedimento celebrato con il rit ordinario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici o manifestamente infondati.
1.COGNOME NOME.
1.1. Quanto al primo motivo, se ne deve rilevare l’assoluta genericità, posto che i ricorrente, nel censurare l’assenza di motivazione della sentenza impugnata in relazione ai reati di furto ed estorsione tentata di cui ai capi 10 e 11, non tiene minimamente conto di quanto argomentato sul punto dalla Corte di appello a fg. 12 della sentenza impugnata, essendosi sottolineato, peraltro, che in relazione al reato di furto di cui al capo 10), intervenuta la remissione della querela da parte delle vittime, con conseguente statuizione di non doversi procedere per estinzione del reato, circostanza processuale che, in assenza di specifiche deduzioni contrarie, elide anche l’interesse del ricorrente a coltivare censura.
L’estorsione di cui al capo 11), invece, non tiene conto del contenuto della intercettazione che dimostrava come il ricorrente avesse commesso il furto, fosse nel possesso dell’autovettura rubata ed avesse veicolato tramite altro correo la richiesta di danaro pe la restituzione.
1.2. Anche il secondo motivo è generico.
In ordine al reato di estorsione di cui al capo 3), nonostante l’intestazione del moti riguardi anche questo delitto, non si rinvengono censure specifiche ad esso relative.
Quanto al reato di estorsione di cui al capo 2), il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione offerta ai fgg. 9 e 10 della sentenza impugnata, laddove si è dato cnoto di come le indagini di polizia giudiziaria, coordinate con le intercettazioni, avevano fa emergere che l’imputato ed il ricorrente NOME discutevano della concreta intenzione di impossessarsi di una autovettura che si trovava posteggiata in INDIRIZZO e che veniva prelevata in quella strada pubblica e condotta in altro luogo, incaricando altro corre di dare notizie sul pagamento del mezzo appena sottratto.
Tali acquisizioni venivano messe in pendant con il contenuto delle dichiarazioni della vittima, che riferiva di avere rinvenuto l’autovettura proprio nel luogo (INDIRIZZO) o GPS aveva segnalato la presenza degli imputati con il mezzo rubato, con la conversazione successiva tra i ricorrenti sul quantum ottenuto per la restituzione tramite un correo.
2. NOME NOME.
2.1. Quanto ai tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, si rilev che la sentenza del Tribunale di Foggia di cui si discute – resa nel parallelo procedimento celebratosi con il rito ordinario a carico di alcuni correi – era stata emessa il 7 novem 2024.
Quando la Corte di appello ha affrontato e risolto la questione in ordine alla sua acquisizione (all’udienza del 7 gennaio 2025, dopo il rinvio da quella del 26.11.2024 per acquisire l motivazione), tale statuizione non era divenuta irrevocabile, non essendo state depositate neanche le motivazioni e non avendo neanche insistito la difesa per un rinvio in attesa del deposito, come emerge dal verbale di udienza del 7 gennaio 2025.
Sicché, correttamente, di essa non si è tenuto conto ai fini della decisione, impropriamente essendosi fatto riferimento in ricorso alle regole che ineriscono all’utilizzabilità di sent rese in altri procedimenti tuttavia dal contenuto irrevocabile, secondo quanto prevede l’art 238-bis cod. proc. pen. ed all’istituto della revisione, il quale anch’esso presuppon l’inconciliabilità tra giudicati.
Si ricordi il pacifico principio di diritto secondo il quale, le sentenze pronuncia procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento nel contraddittorio fra le parti, possono essere utilizzate com prova limitatamente alla esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fat oggetto di accertamento in quei procedimenti (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231677-01).
Pertanto, non si rinviene alcuna violazione di legge e nessuna contraddizione motivazionale, tanto con riguardo all’acquisizione delle dichiarazioni rese dalle vittime de furti nell’altro troncone processuale, ai fini di estendere ai ricorrenti gli effet remissioni delle querele in relazione a diverse ipotesi di furto contestate in concorso co gli attuali ricorrenti (secondo la richiesta difensiva, esclusivamente a ciò limitata, c risulta dal verbale di udienza del 26 novembre 2024), quanto con riguardo alla determinazione della pena, che ha tenuto conto della condanna per il reato di cui al capo 2) giustificata dalle acquisizioni probatorie, non richiamate in ricorso, sulle quali c soffermati a proposito del ricorrente COGNOME, alla cui posizione si rinvia sul punto (fgg. 10 della sentenza impugnata).
Tanto supera ed assorbe ogni ulteriore argomentazione difensiva.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. Così deciso, 1’11/11/2025.