Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Impugnazione
Quando si impugna una sentenza, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione. È necessario formulare critiche precise e pertinenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato sulla semplice riproposizione di argomenti già valutati e respinti nel grado precedente. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere meglio i requisiti di un’impugnazione efficace.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di ricettazione emessa in primo grado e confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi. In particolare, contestava sia l’affermazione della sua responsabilità penale sia la qualificazione giuridica del fatto come ricettazione. Inoltre, si doleva del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminando l’atto di impugnazione, lo ha giudicato inammissibile per due ragioni fondamentali, che meritano un’analisi separata.
La Genericità dei Motivi d’Appello e il ricorso inammissibile
I primi motivi del ricorso, riguardanti la responsabilità e la qualificazione del reato, sono stati liquidati come una “pedissequa reiterazione” di quanto già sostenuto e respinto dalla Corte d’Appello. Secondo i giudici supremi, questi motivi erano solo “apparenti”, in quanto non sviluppavano una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata. In sostanza, l’imputato si era limitato a ripetere le stesse argomentazioni, senza confrontarsi con le ragioni per cui la Corte d’Appello le aveva già rigettate. Questo vizio procedurale rende il ricorso inammissibile perché non assolve alla sua funzione tipica, che è quella di evidenziare errori di diritto o vizi logici nella decisione contestata.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il motivo relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato ritenuto “manifestamente infondato”. La Cassazione ha sottolineato come la decisione della Corte d’Appello fosse basata su una motivazione logica e coerente. I giudici di merito avevano confermato il giudizio negativo sulla personalità dell’imputato basandosi su elementi concreti, quali:
* La particolare intensità del dolo (l’intenzione criminale).
* La gravità della condotta, anche successiva al reato (l’imputato aveva distrutto una scheda SIM durante una perquisizione).
* La presenza di precedenti penali specifici a suo carico.
Di fronte a una motivazione così ancorata ai fatti, la Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di rivalutare il merito di tale scelta, ma solo di controllarne la logicità e la correttezza giuridica.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione di inammissibilità si fonda sul principio consolidato secondo cui il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo scopo è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse questioni di fatto già decise, senza indicare specifiche violazioni di legge o palesi vizi di motivazione, non può essere accolto. In questo caso, la Corte ha ritenuto che l’appellante non avesse formulato critiche idonee a scalfire la coerenza logico-giuridica della sentenza d’appello, che aveva puntualmente risposto a tutte le obiezioni.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: per avere successo in Cassazione, non basta essere convinti della propria innocenza. È cruciale che il ricorso sia strutturato come una critica tecnica e puntuale alla sentenza impugnata, evidenziando dove e perché il giudice di merito ha sbagliato nell’applicare la legge o nel costruire il suo ragionamento. Ripetere argomenti già respinti, senza una nuova e specifica chiave di lettura giuridica, porta quasi inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi relativi alla responsabilità penale erano una mera ripetizione di argomentazioni già respinte in appello, quindi considerati non specifici. Inoltre, il motivo sul diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto manifestamente infondato.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
La Corte ha confermato la decisione basandosi sulla valutazione negativa della personalità dell’imputato, motivata dalla particolare intensità del dolo, dalla gravità della condotta (anche successiva al reato, come la distruzione di una SIM) e dalla presenza di precedenti penali specifici.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta che la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32015 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32015 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a OPPIDO MAMERTINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i primi tre motivi di ricorso con i quali si conte l’affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di ricett la qualificazione giuridica non sono consentiti, perché fondati su doglianze c risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appe puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse consider non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la ti funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso vedano, in particolare, pagg. 5 e segg. della sentenza impugnata);
ritenuto che il motivo con cui si deduce il mancato riconoscimento del circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato. Ed invero, s punto, è sufficiente evidenziare che tale statuizione è giustificata da motiv esente da manifesta illogicità – atteso che dalla trama motivazionale si e agevolmente che la Corte territoriale ha confermato il negativo giudizi personalità effettuato dal giudice di prime cure, in considerazione particolare intensità del dolo, della gravità della condotta, anche succes reato (culminata nella distruzione della scheda sim nel corso della perquisizi e dei precedenti penali specifici, da cui il ricorrente risulta gravato conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/6/202 Bianchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271 – 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163 – 01; Sez. 6, 42688 del 24/9/2008, COGNOME, Rv. 242419 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2024.