Ricorso inammissibile: quando l’appello non basta
Nel complesso mondo del diritto processuale, presentare un’impugnazione non è sempre garanzia di un nuovo esame del caso. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa porre fine alle speranze di un imputato. La vicenda riguarda un individuo condannato per resistenza a pubblico ufficiale che ha visto il suo ricorso respinto ancora prima di essere discusso nel merito, a causa della genericità dei motivi addotti. Questo caso sottolinea una regola fondamentale: per contestare una sentenza, non basta dissentire, ma è necessario argomentare in modo specifico e pertinente.
I Fatti di Causa
L’imputato, già condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all’art. 337 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale) e altri, ha deciso di portare il suo caso davanti alla Suprema Corte di Cassazione. Il suo ricorso si basava su diversi punti: contestava l’affermazione della sua responsabilità, la mancata concessione delle attenuanti generiche, la severità della pena e, infine, la revoca di due precedenti sospensioni condizionali della pena.
La Decisione della Corte: un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato ragione o torto all’imputato nel merito, ma che il suo modo di presentare l’appello era tecnicamente errato e non rispettava i requisiti previsti dalla legge. In sostanza, il ricorso non è stato ritenuto idoneo a innescare un vero e proprio giudizio di legittimità.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su argomentazioni precise e tecniche, che è utile analizzare per comprendere i requisiti di un ricorso efficace.
La Genericità delle Censure
Il motivo principale dell’inammissibilità risiede nel carattere generico delle doglianze. La Corte ha osservato che l’imputato si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Questo approccio è considerato inefficace perché un ricorso in Cassazione deve specificamente criticare la logica e le argomentazioni della sentenza impugnata, dimostrando dove e perché i giudici di secondo grado avrebbero sbagliato. Ripetere semplicemente la propria versione dei fatti, senza confrontarsi con le motivazioni della Corte territoriale, equivale a non presentare un vero motivo di ricorso.
La Questione delle Attenuanti e della Pena
Anche sui punti relativi alla mancata concessione delle attenuanti (ex art. 62-bis c.p.) e all’eccessiva severità della pena, il ricorso è stato giudicato carente. La Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione facendo riferimento ai precedenti penali dell’imputato e alla gravità dei fatti, che avevano richiesto l’intervento di numerosi agenti. Il ricorrente, secondo la Cassazione, non ha contestato in modo specifico queste valutazioni, ma si è limitato a una generica lamentela. La determinazione della pena e la concessione delle attenuanti rientrano in un’area di discrezionalità del giudice di merito che può essere contestata in Cassazione solo per vizi logici evidenti, non per un generico disaccordo.
La Revoca della Sospensione Condizionale della Pena
Infine, per quanto riguarda la revoca delle precedenti sospensioni condizionali, la Corte ha ricordato che si tratta di una conseguenza automatica prevista dalla legge (ex lege). Quando un soggetto, che ha già beneficiato della sospensione, commette un nuovo reato per cui riceve una condanna, la legge impone la revoca del beneficio precedente. Non c’è spazio per una valutazione discrezionale del giudice: è un effetto diretto e inevitabile della nuova condanna.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante sull’importanza della tecnica processuale. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, non è sufficiente essere convinti della propria innocenza o dell’ingiustizia di una sentenza. È indispensabile formulare un ricorso che affronti punto per punto le motivazioni della decisione che si intende impugnare, con argomentazioni logico-giuridiche pertinenti e specifiche. Un ricorso inammissibile per genericità non solo comporta una condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, ma chiude definitivamente la porta a ogni ulteriore riesame del caso.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti tecnici richiesti dalla legge. Nel caso specifico, è stato ritenuto tale perché i motivi erano generici, si limitavano a ripetere argomenti già respinti in appello senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
La presenza di precedenti penali impedisce sempre la concessione delle attenuanti generiche?
Non automaticamente, ma è un fattore molto rilevante. La decisione si basa su una valutazione complessiva del giudice. In questo caso, la Corte ha ritenuto che la personalità negativa emergente dai precedenti penali, unita all’assenza di elementi positivi e alla gravità dei fatti, giustificasse la mancata concessione delle attenuanti.
Cosa succede a una sospensione condizionale della pena se si viene condannati di nuovo?
Se una persona che ha già ottenuto la sospensione condizionale della pena viene condannata per un altro reato commesso nei termini, il beneficio viene revocato automaticamente per legge (revoca ex lege). La nuova condanna comporta quindi l’obbligo di scontare sia la nuova pena sia quella precedentemente sospesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21824 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21824 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 46290/23 Camara
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen. altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per i reat contestati sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliat dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di meri adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalle norme incriminatrici ivi compreso l’elemento psicologico e la carenza dei presupposti di cui all’ 393-bis cod. pen., non potendosi configurare un “errore di fatto” in cui l’imputato sareb incorso, ma, al più un errore di diritto non rilevante;
Ritenuto inoltre che il ricorrente, con il terzo e quarto motivo di ricorso attinente mancata concessione delle attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen. nonché alla severità del trattamento sanzionatorio, non si confronta con la decisione, che ha logicamente argomentato sia in ordine alla negativa personalità emergente dai precedenti penali a fronte dell’assenza d elementi di positiva valutazione, sia alla gravità dei fatti che hanno richiesto l’interve numerosi agenti determinando così lo scostamento dal minimo edittale;
Ritenuto infine, quanto all’ultimo motivo di ricorso, che l’intervenuta condanna comporta ex lege la revoca delle sospensioni condizionali della pena concesse in relazione alle due precedenti sentenze di condanna del Tribunale di Firenze;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22/04/2024