Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello Non Supera il Vaglio della Cassazione
Quando si presenta un appello alla Corte di Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente. È fondamentale presentare motivi specifici e pertinenti, che mettano in luce errori di diritto. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato, sottolineando l’importanza della specificità e della non ripetitività dei motivi di gravame. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Due soggetti avevano presentato ricorso alla Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Ancona. Entrambi i ricorsi miravano a contestare la decisione dei giudici di secondo grado. Tuttavia, le modalità con cui sono stati formulati i ricorsi si sono rivelate decisive per il loro esito.
Il primo ricorrente ha contestato la valutazione della Corte d’Appello in merito all’applicazione della recidiva e ai suoi presupposti. Il secondo ricorrente, invece, ha sollevato due questioni: la prima riguardava la presunta illogicità della motivazione sulla sua responsabilità penale, mentre la seconda verteva, anche in questo caso, sulla recidiva.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato entrambi i ricorsi, li ha dichiarati inammissibili per ragioni distinte ma complementari, che evidenziano i paletti rigorosi del giudizio di legittimità.
Il Primo Ricorso: La Semplice Reiterazione dei Motivi
Per quanto riguarda il primo imputato, la Corte ha osservato che le sue doglianze sulla recidiva non erano altro che una ripetizione di argomenti già ampiamente affrontati e respinti dalla Corte d’Appello. I giudici di Cassazione hanno sottolineato che il ricorso si limitava a “reiterare senza costrutto” le stesse tesi, senza individuare specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata. Questo comportamento processuale equivale a chiedere alla Cassazione un nuovo giudizio sul merito, compito che non le spetta.
Il Secondo Ricorso: Genericità e Tentativo di Rivalutazione delle Prove
Anche il ricorso del secondo imputato è stato giudicato inammissibile. Il primo motivo, che contestava la valutazione della sua responsabilità, è stato ritenuto un tentativo di ottenere una “rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie”, attività preclusa in sede di legittimità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito, a meno che non vengano provati specifici travisamenti della prova, cosa che non è avvenuta in questo caso.
Inoltre, il secondo motivo sulla recidiva è stato giudicato “del tutto generico” già nell’atto di appello originario, e pertanto la Corte d’Appello non era nemmeno tenuta a prenderlo in considerazione. La mancanza di specificità rende il motivo d’impugnazione inefficace.
Le motivazioni della decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. Questo non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Il suo compito è il cosiddetto “sindacato di legittimità”, ovvero verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Riproporre le stesse argomentazioni già respinte o formulare critiche generiche senza indicare precisi errori di diritto trasforma il ricorso in uno strumento improprio, destinato all’inammissibilità. La Corte ha ribadito che i ricorsi devono individuare “specifici travisamenti di emergenze processuali” e non limitarsi a proporre una lettura alternativa delle prove.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione ha comportato per i ricorrenti non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento serve da monito: l’accesso alla giustizia di legittimità richiede rigore, specificità e la capacità di argomentare in punto di diritto, non di fatto. Un ricorso formulato in modo improprio non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche negative.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se si limita a ripetere argomenti già esaminati e respinti nei gradi precedenti, se i motivi sono formulati in modo generico, o se mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di appello è ‘generico’?
Significa che la critica alla sentenza non è specifica, cioè non indica con precisione quale parte della motivazione sarebbe errata o quale norma sarebbe stata violata. Una contestazione generica non permette alla Corte di comprendere il vizio lamentato e di esercitare il proprio controllo.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, una somma di denaro da versare alla Cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19794 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19794 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a FILOTTRANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ASCOLI PICENO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
3,42-3-f9′
1
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti da COGNOME NOME NOME COGNOME NOME;
ritenuto, quanto al ricorso di COGNOME NOME, che la Corte di appello ha ampiamente affrontato la questione della applicabilità della recidiva e della esistenza dei suoi presupposti, con completi argomenti tratti dal merito del giudizio che il ricorrente si limita a reiterare senza costrutto (cfr. pagg. 9 e 10 de sentenza impugnata);
ritenuto, quanto al ricorso di COGNOME NOME, che il primo motivo, che contesta la manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di penal responsabilità del ricorrente (assertivamente fondato sulle sole dichiarazioni della p.o. invece riscontrata e comunque giudicata attendibile), è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrett argomenti giuridici da parte del giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata), oltre che volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimi avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito;
che il secondo motivo sulla recidiva era del tutto generico nell’atto di appello doveva per questo essere preso in considerazione dalla Corte;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20/02/2024
Il Consigliere Estensore