Ricorso Inammissibile: Perché la Specificità è Cruciale in Cassazione
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti. Una recente ordinanza ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le conseguenze di una sua formulazione generica.
I fatti del processo
Un imputato, già condannato dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso in Cassazione. I motivi del ricorso erano principalmente due. In primo luogo, si contestava la violazione dell’art. 641 del codice penale, sostenendo la mancanza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero l’intenzionalità della condotta. In secondo luogo, ci si doleva per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
L’analisi della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte Suprema ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta: il ricorso era inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha infatti rilevato che i motivi presentati non possedevano i requisiti minimi per poter essere discussi.
Il primo motivo, relativo alla mancanza dell’elemento soggettivo, è stato giudicato come una semplice riproduzione di argomenti già adeguatamente valutati e respinti dal giudice di merito. Il ricorrente non aveva mosso una critica specifica e puntuale alle argomentazioni della sentenza impugnata, ma si era limitato a riproporre le stesse difese. Questo comportamento rende il motivo di ricorso inammissibile per genericità.
Anche il secondo motivo, riguardante le attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La lamentela era stata esposta in modo generico e non teneva conto della motivazione, esente da illogicità, con cui la Corte d’Appello aveva negato le attenuanti, evidenziando l’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato.
Le motivazioni della decisione
La motivazione della Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale. Un ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere l’intero processo. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per questo motivo, è necessario che le censure siano specifiche e critiche verso la decisione di secondo grado, non una mera ripetizione di quanto già detto.
Nel caso specifico, la Corte ha sottolineato che il giudice d’appello aveva fornito argomentazioni giuridiche corrette per disattendere le tesi difensive. Il ricorrente, invece di contestare specificamente quelle argomentazioni, le ha ignorate, rendendo il suo appello privo di concretezza. Per quanto riguarda le attenuanti, la Cassazione ha richiamato la propria giurisprudenza (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022), secondo cui il diniego delle attenuanti è legittimo se motivato, come in questo caso, dall’assenza di elementi di segno positivo.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere un atto tecnico, mirato e specifico. Non è una mera formalità, ma un’impugnazione che richiede un’analisi critica e approfondita della sentenza che si intende contestare. Proporre motivi generici o ripetitivi non solo è inutile ai fini dell’accoglimento, ma espone anche a ulteriori conseguenze economiche.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono una mera riproduzione di censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza contenere una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
È sufficiente lamentarsi in modo generico per la mancata concessione delle attenuanti?
No, una lamentela generica sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è considerata manifestamente infondata, specialmente se il giudice di merito ha fornito una motivazione logica per il suo diniego, come l’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9980 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9980 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AOSTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione all’art. 641 cod. pen. ed in particolare, la mancanza dell’elemento soggettivo, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (si vedano pagg. 1-2 della sentenza impugnata);
considerato che l’ultimo motivo, con cui si lamenta – in modo, peraltro, generico – la violazione di legge a causa della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità che, a pagina 2, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti de quo ha evidenziato l’assenza di elementi di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489-01);
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio 2024
Il Consigliere est nsore
Il Presid COGNOME t