Ricorso Inammissibile: La Guida della Cassazione sulla Specificità dei Motivi
Quando si presenta un’impugnazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso una sentenza. È necessario formulare critiche precise e argomentate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità e aspecificità dei motivi sia destinato al fallimento, ribadendo principi fondamentali della procedura penale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale riguarda due soggetti che hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il primo ricorrente contestava la sua responsabilità penale e l’applicazione della recidiva. Il secondo, invece, lamentava una condanna per ricettazione, chiedendone la riqualificazione in furto, e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Entrambi i ricorsi, tuttavia, sono stati giudicati privi dei requisiti minimi per poter essere esaminati nel merito, portando a una declaratoria di inammissibilità.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato separatamente le posizioni dei due ricorrenti, giungendo per entrambi alla medesima conclusione: l’inammissibilità. Le argomentazioni della Suprema Corte sono un vero e proprio vademecum sui requisiti di un’impugnazione efficace.
La Posizione del Primo Ricorrente: Genericità e Recidiva
Per il primo imputato, la Corte ha rilevato due principali carenze:
1. Genericità del motivo sulla responsabilità: Le doglianze erano state presentate in modo vago, senza un confronto critico e specifico con le argomentazioni logiche e coerenti della sentenza impugnata. In pratica, l’imputato si è limitato a riproporre affermazioni generiche, impedendo alla Corte di legittimità di individuare i punti specifici della decisione da sindacare.
2. Aspecificità del motivo sulla recidiva: La Corte d’Appello aveva correttamente giustificato l’aumento di pena per la recidiva, evidenziando una ‘progressione criminosa’ e una ‘pericolosità ingravescente’ dell’imputato. Il ricorso non ha saputo contrapporre argomenti validi a questa valutazione, risultando così aspecifico e non conforme all’orientamento consolidato della giurisprudenza.
La Posizione del Secondo Ricorrente: Ricettazione e Attenuanti
Anche per il secondo ricorrente, i motivi sono stati giudicati inidonei:
1. Aspecificità del motivo sulla ricettazione: Il ricorso si è limitato a reiterare le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello. La Corte territoriale aveva spiegato in modo logico e coerente perché il fatto dovesse essere qualificato come ricettazione, sottolineando l’assenza di prove di un coinvolgimento dell’imputato nel reato presupposto (il furto).
2. Genericità del motivo sulle attenuanti generiche: La richiesta di concessione delle attenuanti è stata ritenuta generica. I giudici di merito avevano correttamente negato il beneficio sulla base di elementi concreti: la mancanza di elementi favorevoli, i precedenti penali e l’intensità del dolo. La pena, seppur superiore al minimo, era stata ritenuta congrua.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale: il principio di specificità dei motivi di impugnazione, sancito dall’art. 581 c.p.p. Un ricorso non può essere una mera lamentela, ma deve consistere in una critica puntuale e ragionata del provvedimento che si contesta. Deve evidenziare in modo chiaro e specifico i vizi di legge o di motivazione che affliggono la decisione, mettendoli in relazione con le argomentazioni del giudice di merito. In assenza di tale specificità, il ricorso è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile.
La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di rivalutare i fatti del processo, compito che spetta ai giudici di merito, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Quando i motivi di ricorso non si confrontano con il ragionamento della sentenza impugnata, ma si limitano a riproporre tesi già respinte o a formulare critiche generiche, l’impugnazione perde la sua funzione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante per la difesa tecnica: la preparazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza di secondo grado. È indispensabile individuare con precisione i presunti errori e sviluppare un’argomentazione che non sia una semplice ripetizione di quanto già detto, ma un vero e proprio dialogo critico con la decisione impugnata. In caso contrario, la conseguenza è la declaratoria di inammissibilità, con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità quando i motivi presentati sono vaghi, non si confrontano criticamente con il ragionamento della sentenza impugnata e non permettono al giudice di individuare con precisione i rilievi mossi alla decisione.
Come viene giustificata l’applicazione della recidiva?
Secondo la Corte, l’applicazione della recidiva è correttamente giustificata quando emerge una ‘progressione criminosa’ dell’imputato, resa palese dalla pluralità di delitti commessi, che dimostra una sua ‘pericolosità ingravescente’.
Quali sono i motivi per cui possono essere negate le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche possono essere negate in base a una valutazione complessiva che include la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena, la presenza di precedenti penali e l’intensità del dolo (l’intenzione criminale) del colpevole.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9123 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9123 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a GALLIATE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente COGNOME lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art 581, comma 1, lett. c) cod. proc. peri.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta (vedi pag. 1/2 della sentenza impugnata), si limita a prospettare affermazioni generiche e prive di nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare i proprio sindacato;
ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente COGNOME lamenta violazione dell’art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva è aspecifico. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall’imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 2 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva;
ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente COGNOME lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione e la mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagine 1 e 2 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità de prevenuto per il delitto di ricettazione, rimarcando l’assoluta carenza di elementi da cui desumere il coinvolgimento del ricorrente nella commissione del reato presupposto.
ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è generico e non consentito. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle generiche, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena ed i precedenti penali nonché ritenuto congrua la pena superiore al minimo edittale determinata dal primo giudice in considerazione dell’intensità del dolo del ricorrente e dei precedenti
158. 33471/2023 R.G.
penali desumibili dal casellario (vedi pag. 2 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
Il Consi GLYPH Estensore GLYPH
Il Presidente