Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Stessi Motivi Porta alla Condanna
Nel sistema giudiziario italiano, l’accesso ai gradi di giudizio superiori è subordinato a regole precise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: presentare un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello equivale a presentare un ricorso inammissibile. Questo principio è stato riaffermato in un caso in cui i motivi dell’impugnazione sono stati definiti ‘soltanto apparenti’, poiché privi di una reale critica alla decisione precedente.
Il Contesto del Ricorso
Il caso origina da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. La ricorrente, già condannata nei gradi di merito, ha tentato di portare la sua causa davanti alla Suprema Corte, lamentando un vizio di motivazione e la violazione di diverse norme del codice penale. In particolare, contestava la configurabilità del concorso anomalo e la valutazione della sua condotta, riproponendo di fatto le medesime tesi difensive già esaminate e rigettate dai giudici d’appello.
La Decisione della Cassazione su un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le pretese della ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno osservato che i motivi presentati non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già dedotti in appello. La Corte d’Appello aveva, secondo la Cassazione, fornito una ‘congrua motivazione’ per disattendere tali argomenti, spiegando in modo puntuale perché le tesi difensive non potessero essere accolte. Ad esempio, era stato chiarito perché l’azione violenta fosse prevedibile, anche in base alle grida della stessa ricorrente, escludendo così l’ipotesi del concorso anomalo.
L’Importanza della Specificità dei Motivi
Questa decisione sottolinea un principio cardine della procedura penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla sentenza impugnata. Pertanto, l’atto di impugnazione deve assolvere alla ‘tipica funzione di una critica argomentata’. Non basta riesporre la propria versione dei fatti o ripetere le proprie difese. È necessario individuare con precisione i vizi logici o giuridici presenti nella motivazione della sentenza precedente e sviluppare una critica puntuale e specifica. Se i motivi sono generici o ripetitivi, essi vengono considerati ‘soltanto apparenti’ e il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha ritenuto che i motivi del ricorso si risolvessero in una semplice rilettura del compendio istruttorio, un’operazione che non è permessa in sede di legittimità. I giudici hanno specificato che la Corte d’Appello aveva correttamente e puntualmente risposto a tutte le doglianze, sia in merito alla responsabilità penale sia riguardo alla congruità del trattamento sanzionatorio e alla valutazione della recidiva. Di conseguenza, il ricorso, omettendo di confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata, si è rivelato privo dei requisiti minimi per essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una declaratoria di inammissibilità e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La lezione pratica è chiara: per affrontare con successo un ricorso in Cassazione, è indispensabile formulare censure specifiche, pertinenti e critiche verso la sentenza che si intende impugnare. La mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche negative.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere pedissequamente gli stessi motivi già presentati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘soltanto apparenti’?
Significa che i motivi, pur essendo formalmente presentati, non svolgono la loro funzione tipica di critica alla sentenza impugnata, ma si risolvono in una rilettura dei fatti o nella riproposizione di argomenti già esaminati, rendendo di fatto l’impugnazione priva di un reale contenuto critico.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5757 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5757 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME natq,a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 83, 624, 116 e 133 cod. pen., si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, fondati su una rilettura del compendio istruttorio e puntualmente disattesi dalla corte di merito con congrua motivazione, risultando pertanto soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 3 e ss. della sentenza impugnata, in tema di non configurabilità del concorso anomalo a fronte della prevedibilità dell’azione violenta, preceduta dalle grida della ricorrente);
tenuto conto che risulta corretta, a fronte delle generiche doglianze della ricorrente, la motivazione in punto di recidiva e di congruità del trattamento sanzionatorio;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05/12/2023
Il Consigliere Estensore