Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11898 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11898 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani del 28 ottobre 2021, con cui NOME NOME era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro mille di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625, n. 2, cod. pen.
Il COGNOME ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo quattro motivi di impugnazione.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’applicazione della recidiva.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, ccd. pen..
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen..
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, va osservato che, con l’atto di appello il COGNOME non aveva formulato richiesta di esclusione della recidiva reiterata e specifica.
Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, P,v. 270316; Sezi 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).
In ordine al secondo motivo di ricorso, va premesso che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, COGNOME, Rv. 236914).
L’attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell’entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402).
Alla luce dei predetti elementi, la Corte di merito ha considerato elevato il valore dei beni di circa mille euro ciascuno, per cui correttamente ncn ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per la configurabilità di detta circostanza attenuante.
La difesa si limita ad affermare la tesi apodittica del valore irrisorio dei beni, senza fornire elementi utili al fine di supportare il proprio assunto, ciò anche in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
Quanto al terzo motivo di ricorso, va ricordato il costante orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini del riconoscimento dell’attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, la valutazione, anche implicita, delle condotte concorsuali non si traduce in una vera e propria comparazione fra di esse finalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore o minore contribuito alla realizzazione dell’impresa criminosa, risolvendosi bensì in un esame volto a stabilire se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all’evento, da risultare trascurabile nell’economia generale dell’iter criminoso (Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461).
In linea coi suesposti principi giurisprudenziali, la Corte di assise di appello, con motivazione che si reputa esaustiva ed esente da vizi logici, ha ritenuto non concedibile l’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., evidenziando che il COGNOME era entrat all’interno delle abitazioni asportando i beni, dandosi alla fuga ed attivandosi per rivenderla presso il mercato rionale Ballarò, apportando pertanto un contributo che aveva sicuramente facilitato la realizzazione dell’attività criminosa.
Ne consegue che l’apporto fornito è di rilevanza tale da non poter essere qualificato come marginale.
La difesa si limita ad evidenziare una singola conversazione intercettata nel corso della quale il COGNOME (originario coimputato) si doleva della mancanza di contributo del NOME nell’apertura delle serrature, senza però confrontarsi con l’articolata argomentazione offerta dalla Corte distrettuale al riguardo.
In relazione al quarto motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui
motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i numerosi e specifici precedenti penali dell’imputato, indicativi della negativa personalità dello stesso (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclus one delle attenuan generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli fac riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altr disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, NOME, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691).
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 1.33 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
Nel rispetto di tali consolidati orientamenti giurisprudenziali, la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dei numerosi e specifici precedenti penali e dell’assenza di elementi valutabili a favore dell’imputato idonei a mitigare il disvalore del fatto.
7. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2024.