Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere i Motivi d’Appello Conduce alla Condanna
L’esito di un processo non sempre si conclude con l’appello. Spesso, la difesa tenta un’ultima carta con il ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, questa via non è sempre percorribile. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce in modo netto le conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando questo si limita a ripetere argomenti già bocciati. Analizziamo una decisione che, partendo da un caso di guida in stato di ebbrezza, ribadisce principi fondamentali della procedura penale.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato in primo e secondo grado per guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell’art. 186, comma 2, lettera b) del Codice della Strada. La pena inflitta era di tre mesi di arresto, con l’aggiunta della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per sette mesi. Non soddisfatto della decisione della Corte d’Appello, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando vizi di motivazione riguardo a tre punti specifici: il trattamento sanzionatorio, la mancata concessione delle attenuanti generiche e il diniego di conversione della pena detentiva in una pena pecuniaria.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Questa decisione non solo ha reso definitiva la condanna, ma ha anche comportato per il ricorrente l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. La Corte ha ritenuto che l’impugnazione non presentasse elementi di novità o critiche specifiche alla sentenza d’appello, limitandosi a una sterile riproposizione di questioni già valutate.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su consolidati principi giurisprudenziali. La motivazione dell’ordinanza offre spunti cruciali per comprendere i limiti del ricorso in cassazione.
La Ripetitività dei Motivi come Causa di Inammissibilità
Il punto centrale della decisione è la natura del ricorso. I giudici hanno sottolineato che un ricorso inammissibile è tale non solo quando è generico, ma anche quando manca di correlazione con le argomentazioni della sentenza impugnata. Riproporre le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame equivale a ignorare le motivazioni di quest’ultimo. Un simile ricorso viene considerato ‘non specifico’ e, come tale, non può superare il vaglio di ammissibilità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e il Peso dei Precedenti Penali
La difesa lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte ha ricordato che, specialmente dopo la riforma dell’art. 62-bis del codice penale, la concessione di tale beneficio non è un automatismo. Il giudice può legittimamente negarle motivando sull’assenza di elementi positivi. Nel caso specifico, la presenza di due precedenti penali specifici a carico dell’imputato non solo faceva venir meno elementi positivi, ma costituiva un elemento negativo concreto, giustificando pienamente la decisione dei giudici di merito.
La Conversione della Pena e la Discrezionalità del Giudice
Anche la richiesta di convertire la pena detentiva in pena pecuniaria è stata respinta sulla base di una motivazione ritenuta adeguata. La giurisprudenza costante afferma che, per negare tale beneficio, è sufficiente fare riferimento ai criteri dell’art. 133 del codice penale, tra cui i precedenti penali. Il richiamo ai precedenti dell’imputato è stato quindi considerato motivazione pienamente sufficiente per negare la conversione, senza necessità di un’analisi dettagliata di ogni singolo parametro.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito. Un ricorso per cassazione deve essere costruito su vizi di legittimità specifici della sentenza impugnata e non può essere una semplice riedizione dell’atto di appello. La decisione ribadisce l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria della pena e nella concessione dei benefici, purché la motivazione sia logica e ancorata a elementi concreti, come i precedenti penali. Per la difesa, ciò significa che l’unica strada percorribile è quella di un’analisi critica e puntuale della decisione di secondo grado, evidenziandone le eventuali contraddizioni o violazioni di legge, pena una declaratoria di inammissibilità con conseguente aggravio di spese.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando è fondato su motivi che si limitano a riproporre le stesse ragioni già discusse e respinte dal giudice del precedente grado di giudizio, senza una specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata.
Perché non sono state concesse le attenuanti generiche all’imputato?
La Corte ha negato le attenuanti generiche a causa della presenza di elementi negativi, in particolare due precedenti condanne specifiche a carico dell’imputato, ritenendo che mancassero circostanze positive per giustificarne la concessione.
È sufficiente menzionare i precedenti penali per negare la conversione della pena detentiva in pecuniaria?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, il richiamo ai precedenti penali dell’imputato è una motivazione pienamente sufficiente per negare la conversione della pena detentiva in una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9581 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9581 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALASSIO DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Appello di Genova indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la co ricorrente alla pena cti mesi tre di arresto per il reato di cui all’art. 186, comm con applicazione della sospensione della patente di guida per mesi sette.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionat applicazione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche e ai diniego di conversione della pena deten pecuniaria.
3.1 giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente i pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimi alla dosimetria della pena, i giudici di merito hanno richiamato l’esistenza di prec dell’imputato, di cui due specifici. Va rammentato inoltre che l’esercizio del potere deve essere motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente giudicante circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del personalità del reo. Ciò vale anche per il giudice di appello il quale – pur non dove le argomentazioni difensive dell’appellante- non è tenuto ad una analitica valutaz gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione gl particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rile decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in c confutazione , specie se fa pena viene fissata nei limiti del medio editta Sez. 2, n. 36104 del 27/0412017, NOME, Rv. 271243). Quanto alla mancata concessioneide
attenuanti generiche, costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di que principio per cui il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di in dell’imputato.(Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489;Sez. 1, Sentenza n. 3956 /02/2017 Rv. 270986 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 anche Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 – 03). Nel caso in esame, l territoriale ha correttamente applicato detti principi, osservando che nel caso di spe ravvisabili elementi positivi, anzi, ha sottolineato i due precedenti specifici del re
Quanto al diniego di conversione della pena detentiva in pena pecuni giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la valutazione della s presupposti per l’adozione, ai sensi dell’art. 53, legge 24 novembre 1981 n. 689, pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi cri dall’art. 133 cod. pen. per fa determinazione della pena, non implica necessariamen di tutti i parametri contemplati nella predetta norma (Sez. 7 – n. 32381 del 28/10/2 Rv. 279876 – 01; Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717 – 01): è pienamente sufficiente il richiamo ai precedenti dell’imputato.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non r assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. s del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese dei pro consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024
Il Presid t COGNOME t