Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non entra nel Merito
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso inammissibile perché privo di specificità non può essere esaminato. Questa decisione offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti formali di un ricorso e le conseguenze del loro mancato rispetto. Analizziamo insieme i dettagli del caso e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90 (Testo Unico Stupefacenti), riguardante la detenzione di sostanze a fini di spaccio. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale, era stata confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato decideva quindi di presentare ricorso per cassazione, sollevando diverse questioni, tra cui l’erronea applicazione della legge penale, un vizio di motivazione riguardo alla finalità di spaccio, all’offensività della condotta e al sequestro di una somma di denaro, lamentando anche una violazione del principio di proporzionalità della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non ha esaminato nel merito le censure mosse dall’imputato, ma si è fermata a una valutazione preliminare sulla correttezza formale dell’atto di impugnazione. Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni: la regola sul ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Cassazione ha giustificato l’inammissibilità. I giudici hanno rilevato che i motivi presentati dal ricorrente erano ‘meramente riproduttivi’ di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’imputato si era limitato a ripetere le stesse argomentazioni del secondo grado di giudizio, senza articolare un confronto specifico e critico con le ragioni giuridiche esposte nella sentenza impugnata.
La giurisprudenza costante della Cassazione, richiamata nell’ordinanza, è chiara su questo punto: un ricorso è considerato ‘aspecifico’ non solo quando è generico o indeterminato, ma anche quando manca una reale correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso. L’impugnazione non può ignorare le motivazioni del giudice precedente, altrimenti cade nel vizio di aspecificità, che conduce, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, all’inammissibilità.
Conclusioni
Questa pronuncia sottolinea l’importanza di redigere un ricorso per cassazione che non si limiti a riproporre le medesime doglianze, ma che si confronti puntualmente con la motivazione della sentenza di appello, evidenziandone le specifiche criticità giuridiche. Un ricorso inammissibile non solo impedisce alla Corte di valutare la fondatezza delle argomentazioni difensive, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione alla Cassa delle ammende. La specificità non è un mero formalismo, ma un requisito essenziale per garantire un dialogo costruttivo tra le parti e i giudici nei diversi gradi di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproduzione delle stesse ragioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, mancando di un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘motivo non specifico’ in un ricorso per cassazione?
Un motivo è considerato non specifico non solo quando è generico, ma anche quando non si correla con le argomentazioni della decisione impugnata. In pratica, non può ignorare le motivazioni del giudice precedente, ma deve confrontarsi criticamente con esse.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8678 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8678 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLLATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di yl5zai per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 (commesso in Milano, il 20/02/20).
Ritenuto che i motivi sollevati (erronea applicazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, nonché vizio di motivazione con riferimento alla detenzione a fini di spaccio; all’offensività della condotta; al sequestro della somma rinvenuta, con violazione del principio di proporzionalità tra fatto e sanzione comminata ex artt. 3 e 27 Cost.) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (pp. 7, 8 e 9 sent. impugnata), rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto. È, invero, pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente