Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui vengono presentate nelle sedi opportune. Un ricorso inammissibile è l’esempio perfetto di come un vizio di forma possa precludere l’esame nel merito di una questione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare i requisiti di specificità richiesti per un’impugnazione e le severe conseguenze in caso di loro violazione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello di Bari nei confronti di un imputato per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, una fattispecie di lieve entità legata agli stupefacenti. Non rassegnato alla decisione, l’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza di secondo grado.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, tuttavia, non è nemmeno entrata nel merito della questione. Con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che i motivi presentati erano ‘aspecifici’, ovvero troppo generici per costituire una valida critica alla sentenza impugnata. Di conseguenza, oltre a confermare la condanna, ha ordinato al ricorrente il pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. La Corte ha spiegato che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica chiara, precisa e argomentata delle ragioni di fatto e di diritto che fondano la decisione contestata. Non è sufficiente una semplice enunciazione di dissenso o una ripetizione di argomenti già respinti, ma è necessario un confronto puntuale con la motivazione della sentenza d’appello, evidenziandone le presunte lacune, illogicità o violazioni di legge.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che i motivi del ricorso fossero privi di questa specificità, sia per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti sia per la determinazione della pena. La Cassazione ha richiamato principi consolidati, espressi anche da precedenti sentenze (come la n. 8700/2013 e la sentenza delle Sezioni Unite ‘Galtelli’ n. 8825/2017), secondo cui la genericità dei motivi d’appello si applica, con la medesima forza, anche al ricorso per cassazione. La mancanza di un vero e proprio ‘dialogo’ critico con la sentenza impugnata rende l’atto d’impugnazione inefficace e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: la precisione è essenziale. Un’impugnazione non è un mero atto di protesta, ma un’analisi tecnica che deve smontare, pezzo per pezzo, il ragionamento del giudice precedente. Chi presenta un ricorso generico non solo perde l’opportunità di far valere le proprie ragioni, ma subisce anche conseguenze economiche significative. La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende non è una punizione accessoria, ma una sanzione volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, garantendo così l’efficienza del sistema giudiziario. Per avvocati e assistiti, la lezione è chiara: un ricorso efficace si basa sulla specificità, sulla pertinenza e su una solida argomentazione giuridica.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano ‘aspecifici’, cioè generici e privi di una critica argomentata e puntuale rispetto alle ragioni di fatto e di diritto esposte nella sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘aspecifici’?
Significa che le ragioni presentate a sostegno dell’impugnazione sono vaghe e non individuano in modo preciso gli errori o le lacune della decisione precedente. In pratica, non instaurano un confronto critico con la motivazione del giudice, limitandosi a enunciare un dissenso generico.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6621 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6621 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cessazione, con proprio difen avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, indicata in epigrafe, di confe del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all’art. d.P.R. n. 309/1990 (in Bari il 23/6/2017)
ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod perché proposto per motivi aspecifici, anche in punto pena, siccome privi della enu e argomentazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di fondamento della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impug in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi pos applicarsi anche al ricorso per cassazione);
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle non rawisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Cor 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024