Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31608 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31608 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANZARO il 11/03/1977
avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 22 novembre 2024 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 9 ottobre 2023 con cui NOME NOME era stato condannato alla pena di mesi otto di arresto e euro 2.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legg e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di no punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.; violazione di legge e vi motivazione per omessa verifica del regolare funzionamento dell’etilometro, nonché della relativa sua omologazione e sottoposizione a verifica periodica.
Il difensore ha depositato memoria scritta con cui ha insistito p l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
2.1. Ed infatti, con riferimento alla prima doglianza, deve essere osserva come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell’offesa e la non abituali comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno e pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all’art. 133, primo comma pen., sussista l’indice-criterio della particolare tenuità dell’offesa e, con coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso s potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed esclude conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01).
Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al cas concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici in siano stati implicitamente evidenziati dal giudice di merito per negare possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell’ipotesi disciplinata da 131-bis cod. pen.
2.2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, dovendo essere osservato come esso, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale, con la quale sono state diffusamente rappresent le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato (cfr. pp.
s.), di fatto reiteri le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado, già vagliate da parte della Corte territoriale.
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
E’ inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.