Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando Ripetere i Motivi d’Appello è Fatale
L’esito di un processo penale non si conclude necessariamente con la sentenza d’appello. Esiste un terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, ma accedervi richiede il rispetto di regole procedurali molto stringenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta un errore comune che porta a dichiarare un ricorso inammissibile: la semplice riproposizione dei motivi già discussi e respinti in appello. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere la funzione del giudizio di legittimità e le conseguenze di un’impugnazione non correttamente formulata.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine con una condanna emessa dal Tribunale di Foggia, confermata successivamente dalla Corte di Appello di Bari. L’imputato era stato ritenuto colpevole del reato previsto dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990, una fattispecie che punisce i fatti di lieve entità legati al traffico di sostanze stupefacenti. La pena inflitta era di sei mesi di reclusione e 1.032,00 euro di multa.
Non rassegnandosi alla condanna, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su due principali doglianze:
1. Un presunto vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale.
2. L’erronea applicazione dell’art. 99, comma 4, del codice penale, per la mancata esclusione della recidiva reiterata che gli era stata contestata.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le speranze dell’imputato, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di questa decisione è netta e si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. I giudici hanno rilevato che i motivi del ricorso non erano altro che una pedissequa riproposizione delle censure già sollevate nel giudizio di appello.
Il ricorrente, infatti, si è limitato a ripetere le sue argomentazioni senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza della Corte di Appello di Bari, che aveva già analizzato e respinto in modo logico e coerente le medesime questioni. La Suprema Corte ribadisce che il suo ruolo non è quello di un terzo giudice di merito, ma di un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, non rivalutare i fatti.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto la sentenza d’appello ‘lineare e congrua’, priva di contraddizioni evidenti e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità. L’inammissibilità del ricorso deriva direttamente dal fatto che l’atto di impugnazione era privo di un adeguato confronto con le argomentazioni della decisione impugnata. Citando precedenti sentenze conformi, la Cassazione ha chiarito che non è sufficiente lamentare una generica carenza o illogicità della motivazione; è necessario, invece, che il ricorso evidenzi specifici vizi del ragionamento del giudice di secondo grado.
Quando un ricorso si limita a reiterare gli stessi motivi già respinti in appello, senza attaccare specificamente la ratio decidendi della sentenza di secondo grado, si trasforma in un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sul fatto, cosa preclusa alla Corte di Cassazione. Questa pratica processuale rende il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e mancanza di specificità.
Le Conclusioni
Le conseguenze della declaratoria di inammissibilità sono severe. In primo luogo, la condanna diventa definitiva e irrevocabile. In secondo luogo, come previsto dalla legge, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Infine, la Corte ha disposto il versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria volta a scoraggiare la proposizione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per cassazione è uno strumento tecnico che richiede un’argomentazione giuridica precisa e puntuale, focalizzata sui vizi della sentenza di appello, non una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive. Ignorare questo principio significa non solo esporsi a una sicura declaratoria di inammissibilità, ma anche a significative conseguenze economiche.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproduceva e reiterava gli stessi motivi già presentati e motivatamente respinti nel giudizio di appello, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000,00 euro.
Qual è il requisito fondamentale per un ricorso in Cassazione valido, secondo questa ordinanza?
Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata contro la decisione del giudice di secondo grado, evidenziandone vizi di legittimità (errori di diritto o di logica), e non può limitarsi a riproporre genericamente le stesse censure.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47705 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47705 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 10 marzo 2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Foggia del 25 giugno 2019 con cui COGNOME NOME era stato condanNOME alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.032,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con due distinti motivi, vizio di motivazione in ordine alle censure di merito avanzate in relazione al riconoscimento della sua responsabilità penale, nonché erronea applicazione dell’art. 99, comma 4, cod. pen., con riguardo alla mancata esclusione della recidiva reiterata contestatagli.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità, essendo privi di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata.
Quest’ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente reiterativi di censure già sviluppate nel giudizio di appello ed ivi disattese con motivazione logica.
La Suprema Corte ha, in proposito, più volte chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugNOME ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023
Il Pr Sidente