Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sconfessa la Mera Ripetizione dei Motivi di Appello
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla tecnica redazionale dei ricorsi, chiarendo perché la semplice riproposizione di argomenti già vagliati rende un ricorso inammissibile. La vicenda, nata da un tentativo di furto, si trasforma in un caso emblematico sui requisiti di specificità che ogni impugnazione deve possedere per superare il vaglio di legittimità. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso: Il Tentativo di Furto Interrotto
Un individuo veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di tentato furto aggravato. La sua azione criminale consisteva nel tentare di abbattere un muretto di tufo, un materiale noto per la sua friabilità, utilizzando un corpo contundente. L’operazione, tuttavia, non giungeva a compimento a causa dell’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, allertate da un vicino. La Corte d’Appello confermava la responsabilità penale, riformando parzialmente la sentenza di primo grado solo per quanto riguarda l’entità della pena.
Il Ricorso in Cassazione e la questione del Ricorso Inammissibile
Contro la sentenza d’appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione. La sua difesa si concentrava su un unico punto: la presunta insussistenza della prova circa l’idoneità degli atti a commettere il reato. In altre parole, secondo il ricorrente, il martellamento del muro non era un’azione sufficientemente adeguata a provocarne la rottura e, di conseguenza, a perfezionare il furto. Si contestava, quindi, uno degli elementi costitutivi del delitto tentato, ovvero l’idoneità dell’azione.
La Tesi Difensiva: L’inidoneità dell’Azione
La difesa sosteneva che il mezzo utilizzato non fosse proporzionato al raggiungimento dello scopo. L’argomentazione mirava a far derubricare il fatto da tentativo a mero atto preparatorio non punibile, sostenendo che l’azione non avesse mai realmente messo in pericolo il bene giuridico tutelato (la proprietà).
Le Motivazioni della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si basa su due principi cardine del processo di legittimità.
La Critica alla “Pedissequa Reiterazione” dei Motivi
In primo luogo, la Corte ha osservato che i motivi presentati non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelli già dedotti con l’atto di appello. I giudici di legittimità hanno ribadito un orientamento consolidato: un ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre le stesse questioni già puntualmente esaminate e disattese dal giudice del merito. Un’impugnazione di questo tipo è considerata non specifica, ma solo apparente, perché non svolge la sua funzione tipica, che è quella di muovere una critica argomentata e mirata contro la decisione impugnata.
La Mancata Correlazione con la Decisione Impugnata
In secondo luogo, il ricorso non si confrontava minimamente con le motivazioni della sentenza d’appello. La Corte territoriale aveva già valutato la questione dell’idoneità degli atti, concludendo che fosse “plausibile ipotizzare che il martellamento prolungato mediante corpo contundente avrebbe consentito la rottura del muretto di tufo, essendo esso un materiale friabile”. Il ricorrente, ignorando tale argomentazione, non ha offerto una critica specifica e pertinente, venendo meno al requisito della correlazione tra i motivi di ricorso e la decisione che si intende censurare.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa pronuncia sottolinea una regola fondamentale per chiunque si appresti a redigere un ricorso per Cassazione: non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente. È necessario costruire un’argomentazione critica che demolisca, punto per punto, il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice del merito. La mera ripetizione di doglianze già espresse è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la declaratoria di inammissibilità ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso per Cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso per Cassazione è considerato inammissibile quando si limita a ripetere i medesimi motivi già presentati e respinti in appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Cosa si intende per ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi?
Significa riproporre in modo letterale e acritico le stesse argomentazioni già esaminate dal giudice precedente. Tale pratica rende i motivi di ricorso solo apparenti e non specifici, poiché non adempiono alla funzione di critica mirata della decisione impugnata.
Perché, nel caso di specie, l’azione di martellare un muro è stata ritenuta idonea a commettere un furto?
Perché i giudici di merito hanno ritenuto plausibile che il martellamento prolungato, sebbene interrotto, avrebbe potuto causare la rottura del muro di tufo, dato che si tratta di un materiale friabile. L’azione era quindi oggettivamente capace di portare al compimento del reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42034 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42034 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato in punto di trattamento sanzioNOMErio la sentenza del Tribunale di Agrigento del 6 luglio 2023, con cui COGNOME NOME era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, n. 2, cod. pen.
Il COGNOME ricorre per Cassazione avverso tale sentenza lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità, deducendo l’insussistenza della prova dell’idoneità degli atti alla commissione del reato di furto.
3. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, NOME, Rv. 231708).
Si è altresì precisato che è inammissibile il ricorso per Cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, atteso che quest’ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, COGNOME, Rv. 240109).
Il ricorrente si limita a reiterare le doglianze già prospettate con l’atto di appello inerenti all’inidoneità del mezzo utilizzato rispetto al raggiungimento dello scopo. Tali profili di censura, tuttavia, sono già stati adeguatamente vagliati con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non sono scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la condotta si è interrotta molto presto grazie alla segnalazione di un vicino e all’intervento delle forze dell’ordine, ma è plausibile ipotizzare che il martellamento prolungato mediante corpo contundente avrebbe consentito la rottura del muretto di tufo, essendo esso un materiale friabile).
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non
sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024.