Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40510 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40510 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SICIGNANO DEGLI ALBURNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE di APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore delle parti civili costituite, AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese sostenute come da nota;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso, con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 02/04/2024, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città del 22/05/2023, con la quale COGNOME NOME è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti (capi a) e b) artt. 81, 644, comma quinto n. 3 e 4 , cod.pen.).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, per mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
2.1.Vizio della motivazione perché mancante e manifestamente illogica in ordine alla credibilità delle persone offese, su punti cruciali delle loro dichiarazioni; il ricorrente ha rilevato la illogica considerazione delle scarne dichiarazioni delle persone offese, corroborate solo da dichiarazioni di familiari, non sostenute da validi riscontri esterni ed adeguate valutazioni tecniche, soprattutto considerata la condotta della persona offesa NOME COGNOME, condannato con la moglie per truffa e sostituzione di persona proprio in danno del COGNOME, delitto poi dichiarato estinto per prescrizione.
2.2. Vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in ordine alla ritenuta affidabilità dei minimi riscontri esterni alle dichiarazioni delle persone offese; il ricorrente ha sottolineato la assoluta genericità dei due elementi di riscontro richiamati in sentenza, ovvero la consulenza tecnica, basata sulle sole dichiarazioni delle persone offese, e il manoscritto rinvenuto nella disponibilità del COGNOME e relativo alla posizione del COGNOME e della moglie (capo b) della rubrica).
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Le parti civili costituite hanno presentato conclusioni scritte chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti, generici, oltre che manifestamente infondati.
In via preliminare, occorre rilevare come i motivi proposti si caratterizzino per la loro oggettiva reiteratività, attesa la totale sovrapponibilità delle argomentazioni proposte in questa sede con i motivi di appello, in mancanza evidente di un confronto con la motivazione del Giudice di appello, resa in senso conforme al giudice di primo grado. Deve essere, quindi, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e
motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01).
Per quanto concerne le reiterate censure mosse alla struttura motivazionale della pronuncia impugnata, va evidenziato che dalla stessa si evince chiaramente come la Corte di appello abbia puntualmente esaminato le doglianze difensive proposte con l’appello, con una motivazione solo in parte per relationem, peraltro legittima quando – come nel caso di specie risulta che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha ritenute coerenti con la propria decisione (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, COGNOME, Rv. 274252-01; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, COGNOME, Rv. 270398 -01; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, COGNOME, Rv. 261839-01; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, COGNOME, Rv. 261248-01; Sez. U, n. 21/06/2000, COGNOME, Rv. 216664 -01).
6. Ciò premesso, occorre considerare che i due motivi di ricorso, pur essendosi formalmente espressi richiamando censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, non hanno, effettivamente, denunciato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, bensì una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata del materiale probatorio, con particolare riferimento al portato delle dichiarazioni delle persone offese e degli elementi di riscontro ritenuti ampiamente rilevanti al fine di riscontrare la responsabilità del ricorrente per i delitti allo stesso ascritti. Con le argomentazioni proposte – sostanzialmente sovrapponibili e da trattare congiuntamente attesa la critica alla scelta valutativa della Corte di appello articolata da due prospettive diverse – sono state, quindi, proposte doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, tese a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in un senso considerato più plausibile; tuttavia, la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 27162301; Sez. 6 n. 13809 dei 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011,
Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01). Deve, dunque, essere ribadito il principio secondo il quale è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099-01).
Nel caso concreto la Corte di appello ha ampiamente motivato, in modo del tutto esente da illogicità o contraddittorietà, quanto alla credibilità delle persone offese, chiarendo come il portato delle dichiarazioni rese ( tra persone non collegate tra loro, con ambienti familiari e professionali del tutto diversi e distanti) con riferimento ai due diversi capi di imputazione, rappresentino un elemento di riscontro reciproco, attesa l’identità del modus operandi, la portata degli interessi usurari operati, la condizione in cui si trovavano le persone offese, la portata ed offensività della condotta ascritta anche sulla base delle allegazioni tecniche acquisite. In tale contesto la parte ricorrente omette di confrontarsi realmente con la valutazione della Corte di appello, che ha anche esplicitamente preso in considerazione le allegazioni difensive, disattendendole (si veda in tal senso pag. 5 dove si è affrontato il tema della denuncia del COGNOME e della scelta processuale di acquisire le dichiarazioni rese in fase di indagini dal COGNOME, oltre alla piena considerazione e ritenuta ricorrenza dello stato di bisogno).
Si è dunque in presenza di una motivazione chiara e logicamente articolata che ha compiutamente ritenuto la ricorrenza dei delitti imputati in piena aderenza ai principi sul punto affermati da questa Corte (Sez. 2, n. 23919 del 15/07/2020, Basilicata, Rv. 279487-01, Sez. 2, n.50397 del 21/11/2014, Aronica, Rv. 261487-01, Sez.F., n. 32362 del 17/08/2010, Scuto, Rv. 248142-01).
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.; nulla deve essere disposto sulle spese richieste dalla parte civile, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021,
COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, COGNOME, non mass.; da ultimo in motivazione Sez. U, n. 887de1 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024.