Ricorso Inammissibile: Le Regole Ferree della Cassazione
Quando si arriva davanti alla Corte di Cassazione, non basta avere delle ragioni, bisogna saperle esporre secondo le rigide regole procedurali. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga respinto, delineando i confini tra un’argomentazione valida e una semplice ripetizione di doglianze già esaminate. Analizziamo questa ordinanza per comprendere quali errori evitare quando si impugna una sentenza in sede di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa da una Corte d’Appello territoriale nei confronti di un individuo per il reato di evasione. L’imputato, ammesso a una misura di esecuzione domiciliare, si era allontanato ingiustificatamente dalla propria abitazione. Ritenendo ingiusta la condanna, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi per contestare la decisione dei giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente: la verifica della corretta formulazione dei motivi di ricorso. La Corte ha stabilito che le argomentazioni presentate non erano consentite dalla legge in sede di legittimità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è inammissibile?
La Corte ha smontato il ricorso analizzando uno per uno i motivi presentati, evidenziandone le carenze strutturali e argomentative. La decisione si fonda su tre pilastri principali che hanno portato a qualificare il ricorso come inammissibile.
Primo Motivo: Doglianze Ripetitive e Alternative Remote
Il primo motivo di ricorso contestava l’identificazione dell’imputato come autore del fatto. Tuttavia, la Cassazione ha osservato che si trattava di doglianze meramente riproduttive di censure già adeguatamente valutate e respinte dal giudice di merito. Il ricorrente si era limitato a proporre ricostruzioni alternative dei fatti (definite “eventualità remote”), senza però fornire alcun riscontro probatorio concreto. La Corte ha ribadito un principio consolidato: non si può chiedere alla Cassazione di rivalutare i fatti, ma solo di verificare la correttezza giuridica del ragionamento del giudice precedente. Proporre scenari astratti non è sufficiente.
Secondo Motivo: La Definizione del Reato di Evasione
Il secondo motivo criticava la motivazione della Corte d’Appello riguardo al reato di evasione. La Cassazione ha ritenuto anche questa critica manifestamente infondata. Al di là delle specifiche argomentazioni del giudice di merito, la Suprema Corte ha chiarito un punto fondamentale: l’allontanamento ingiustificato dall’abitazione da parte di chi è sottoposto a esecuzione domiciliare costituisce, di per sé, il reato di evasione. Non servono complesse elucubrazioni: la violazione della prescrizione è sufficiente a integrare il reato.
Terzo Motivo: Censure Generiche sul Trattamento Sanzionatorio
Infine, il terzo motivo, relativo alla pena inflitta, è stato giudicato generico e aspecifico. Il ricorrente non ha correlato le sue critiche alla motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva legittimamente fatto uso della tecnica della “motivazione per relationem”. In altre parole, non ha spiegato perché il ragionamento del giudice di merito, che richiamava altre argomentazioni, fosse errato. Una critica generica, che non si confronta specificamente con la decisione impugnata, è destinata a essere dichiarata inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. Non è sufficiente essere convinti delle proprie ragioni; è essenziale formulare motivi specifici, nuovi e pertinenti rispetto alle regole del giudizio di legittimità. Ripetere argomenti già respinti, avanzare critiche generiche o contestare l’accertamento dei fatti sono errori procedurali che portano inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La difesa tecnica deve concentrarsi sui vizi di legge della sentenza e non tentare di ottenere una terza valutazione del merito della vicenda.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano: 1) meramente riproduttivi di censure già valutate e respinte in precedenza; 2) manifestamente infondati, in particolare sulla qualificazione del reato di evasione; 3) generici e non specificamente correlati alla motivazione della sentenza impugnata.
Cosa costituisce reato di evasione per una persona agli arresti domiciliari secondo questa ordinanza?
L’ordinanza ribadisce che l’allontanamento ingiustificato dall’abitazione da parte di un condannato ammesso all’esecuzione domiciliare è punito a titolo di evasione. La semplice assenza non autorizzata è sufficiente per integrare il reato.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso giudicato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37300 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37300 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da:
(primo motivo) doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (quanto all’identificazione del ricorrente come il soggetto che si era recato presso l’albergo, che lasciava fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili “in rerum natura” ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risultava priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, cfr. tra tante, Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Rv. 275299);
(secondo motivo) critiche manifestamente infondate, in quanto quel che rileva (al di là della motivazione offerta dal giudice di merito) è che l’allontanamento ingiustificato dall’abitazione da parte del condanNOME ammesso all’esecuzione domiciliare è punito a titolo di evasione;
(terzo motivo) censure sul trattamento sanzioNOMErio generiche (quanto ai motivi di appello non considerati) e aspecifiche, in quanto non correlate alla motivazione della sentenza impugnata (che ha spiegato le ragioni per un legittimo ricorso alla motivazione per relationem);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/07/2024.