Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Stessi Motivi Porta alla Condanna
Nel complesso mondo della procedura penale, l’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, ma è un percorso con regole ben precise. Non tutte le doglianze possono essere esaminate. Un esempio chiaro emerge da una recente ordinanza, dove un ricorso inammissibile ha portato non solo alla conferma della condanna, ma anche a sanzioni aggiuntive per la ricorrente. Questo caso sottolinea un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Caso: L’Appello Contro la Recidiva
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un’imputata per i reati previsti dagli articoli 707 (possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli) e 495 (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità) del codice penale. La condanna era stata confermata dalla Corte d’Appello di Firenze. L’imputata ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, focalizzando la sua difesa su un unico punto: la contestazione del riconoscimento della recidiva, ovvero l’aggravante applicata a chi commette un nuovo reato dopo una precedente condanna.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione ha avuto due conseguenze immediate e significative per la ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute per il giudizio di cassazione e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione della Corte d’Appello è diventata, di fatto, definitiva.
Le Motivazioni: Perché un ricorso inammissibile è stato respinto?
La ragione alla base della decisione della Corte di Cassazione è netta e si fonda su un principio consolidato della procedura penale. I giudici hanno rilevato che l’unico motivo di ricorso presentato era ‘meramente riproduttivo’ di profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti con argomenti giuridici corretti dal giudice di merito, ovvero dalla Corte d’Appello. In altre parole, la ricorrente non ha sollevato nuove questioni di legittimità o vizi procedurali, ma ha semplicemente riproposto le stesse argomentazioni già sconfessate nel grado precedente. La Corte di Cassazione non ha il compito di riesaminare i fatti o di valutare nuovamente argomenti già discussi, ma solo di verificare la corretta applicazione del diritto e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Poiché il ricorso mancava di originalità e di specificità critica verso la decisione d’appello, è stato giudicato privo dei requisiti per essere esaminato nel merito, determinandone la qualifica di ricorso inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante insegnamento pratico. Chi intende ricorrere in Cassazione deve formulare motivi specifici, pertinenti e, soprattutto, nuovi rispetto a quanto già dibattuto. Riproporre passivamente le stesse difese già rigettate in appello è una strategia destinata al fallimento, che può comportare ulteriori costi economici, come dimostra la condanna al pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende. La sentenza ribadisce la funzione della Cassazione come giudice di legittimità e non di merito, rafforzando la necessità di un approccio tecnico e rigoroso nella redazione degli atti di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre gli stessi motivi di censura già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove questioni giuridiche.
Qual era l’oggetto principale del ricorso presentato in Cassazione?
L’unico motivo di ricorso contestava il riconoscimento della recidiva, un’aggravante applicata alla pena della ricorrente.
Quali sono state le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20444 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20444 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PONTEDERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME -A NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 707 e 495 cod. pen.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento della recidiva, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudice di merito (cfr. pagina 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2024