Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta l’Appello
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel sistema legale italiano, una fase cruciale che richiede precisione e rigore. Tuttavia, non tutti i ricorsi vengono esaminati nel merito. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene respinto, stabilendo principi importanti per la pratica legale. Il caso analizzato riguarda un ricorso giudicato generico e meramente riproduttivo di argomentazioni già valutate, senza una critica specifica alla decisione precedente.
I Fatti del Caso: un Ricorso Senza Novità
La vicenda ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente contestava la decisione di merito per due ragioni principali: la presunta apparenza della motivazione riguardo alla sua responsabilità penale e l’errata applicazione degli articoli 43 e 648 del codice penale. Tuttavia, i motivi presentati alla Corte di Cassazione non introducevano elementi nuovi, limitandosi a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice d’appello.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19804 del 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle accuse, ma si concentra su un vizio procedurale fondamentale: la mancanza di specificità e di critica puntuale alla sentenza impugnata. Gli Ermellini hanno osservato che i motivi del ricorso erano “indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici”.
La Necessità di una Critica Specifica
Il cuore della decisione risiede nell’onere, per chi ricorre in Cassazione, di non limitarsi a ripetere le proprie tesi difensive, ma di confrontarsi direttamente con le argomentazioni della sentenza che intende contestare. È necessario dimostrare dove e perché il giudice precedente abbia errato, attraverso un’analisi critica e specifica. La semplice riproposizione di argomenti già noti non costituisce un valido motivo di ricorso, poiché non consente alla Suprema Corte di esercitare la sua funzione di controllo sulla legittimità della decisione.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che i motivi di ricorso devono essere “scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata”. In assenza di questo confronto critico, il ricorso si trasforma in una sterile ripetizione che non adempie alla funzione processuale richiesta dalla legge. Di conseguenza, la Corte non può fare altro che dichiararne l’inammissibilità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla normativa.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità. Per attivare efficacemente questo controllo, è indispensabile che l’atto di impugnazione sia specifico, critico e pertinente alle motivazioni della sentenza contestata. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche per il proponente. Questa decisione serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione tecnicamente ineccepibili, che vadano oltre la semplice riaffermazione delle proprie ragioni.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono una semplice riproduzione di argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza contenere una critica specifica e puntuale delle ragioni alla base della sentenza impugnata.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Qual era l’argomento principale del ricorrente in questo caso?
Il ricorrente contestava l’apparenza della motivazione della sentenza precedente e l’erronea applicazione della legge penale (articoli 43 e 648 del codice penale), ma lo ha fatto in modo generico e riproduttivo delle difese già presentate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19804 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19804 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da NOME COGNOME; lette le note difensive;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l’apparenza della motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, nonché l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 43 e 648 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò no scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20/02/2024
Il Consigliere Estensore