Ricorso Inammissibile: Non Basta Ripetere i Motivi d’Appello
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte nei gradi di giudizio precedenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Questo caso, relativo a un’accusa di detenzione di un’enorme quantità di stupefacenti, offre spunti preziosi sul corretto modo di impugnare una sentenza e sui limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato in appello per il reato di concorso nella detenzione di un ingente quantitativo di marijuana, oltre 1.900 kg. La difesa decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando principalmente due aspetti: la violazione della legge penale e un vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, la sentenza d’appello non aveva ricostruito in modo logico e giuridicamente corretto la sua partecipazione al reato. Inoltre, contestava il riconoscimento della circostanza aggravante dell’ingente quantità, sostenendo che fosse basata su un’indagine tecnica ‘speditiva’ e non adeguata a determinare il principio attivo della sostanza.
La Genericità dei Motivi e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato le argomentazioni della difesa, definendo il ricorso ‘all’evidenza inammissibile per manifesta infondatezza’. Il punto cruciale della decisione risiede nella constatazione che il ricorrente si era limitato a ‘reiterate le doglianze già proposte con l’appello’.
I giudici hanno sottolineato come i motivi del ricorso fossero non solo generici, ma anche in palese contrasto con i dati normativi e la giurisprudenza consolidata. La sentenza impugnata, infatti, aveva ricostruito la responsabilità dell’imputato e la sussistenza dell’aggravante in modo non manifestamente illogico. In particolare, l’ingente quantità era stata accertata tramite una ‘approfondita consulenza tecnica’ che aveva stimato la possibilità di ricavare dalla sostanza sequestrata ben sei milioni di dosi.
Il Ruolo della Critica Argomentata
La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio cardine del processo penale: il ricorso per cassazione non può essere una mera ripetizione dei motivi d’appello. Deve, invece, assolvere alla ‘tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso’. In altre parole, è necessario che il ricorso metta in correlazione le ragioni della decisione impugnata con quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione. Non si può ignorare ciò che il giudice d’appello ha scritto; bisogna criticarlo punto per punto, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche.
I Limiti del Giudizio di Cassazione
Un altro aspetto fondamentale chiarito dall’ordinanza riguarda la natura del giudizio di legittimità. Alla Corte di Cassazione è preclusa la ‘rilettura degli elementi di fatto’ e ‘l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti’. Il suo compito non è stabilire quale versione dei fatti sia più plausibile, ma controllare la congruità e la logicità della motivazione del giudice di merito. La valutazione delle prove e la scelta tra diverse interpretazioni dei fatti sono compiti che spettano esclusivamente ai giudici dei primi due gradi di giudizio.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su principi procedurali consolidati. Un ricorso per cassazione è considerato ricorso inammissibile quando non si confronta specificamente con le argomentazioni della sentenza che intende criticare. La semplice riproposizione dei motivi d’appello, ignorando la risposta fornita dal giudice precedente, trasforma l’impugnazione in un atto apparente e non specifico. La Corte ha inoltre ribadito la propria funzione di giudice di legittimità, non di merito, il cui sindacato si arresta di fronte a una motivazione immune da vizi logici manifesti. La conferma dell’aggravante, basata su una consulenza tecnica dettagliata, è stata ritenuta adeguatamente motivata e quindi non censurabile in questa sede.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende. Questa decisione rafforza un messaggio chiaro per la difesa: per avere successo in Cassazione, non basta essere in disaccordo con la sentenza d’appello. È indispensabile articolare una critica puntuale, specifica e logicamente coerente, che dimostri un effettivo vizio di legge o di motivazione nella decisione impugnata, senza chiedere alla Suprema Corte una nuova e impossibile valutazione dei fatti.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato, ad esempio se si limita a ripetere in modo generico le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Può la Corte di Cassazione riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, alla Corte di Cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e la valutazione delle prove. Il suo compito non è quello di condurre un nuovo processo, ma di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione della sentenza emessa dal giudice di merito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12317 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12317 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME, condannato alle pene di legge per il reato di concorso nella detenzione di sostanza stupefacente di tipo marijuana in ingente quantità, lamenta la violazi della legge penale ed il vizio di motivazione per difetto di una ricostruzione logico-giuridi quale desumere con certezza la riconducibilità anche a lui del carico di stupefacente sequestra e, in ogni caso, per la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante, affermata in base un’indagine tecnica “speditiva” inidonea ad accertare l’entità di principio attivo della so per desumerne l’ingente quantità;
Considerato che il ricorso è all’evidenza inammissibile per manifesta infondatezza perché, limitandosi a reiterate le doglìanze già proposte con l’appello, il ricorrente prospetta, i peraltro assolutamente generico, enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normati e la consolidata giurisprudenza, avendo la sentenza impugnata operato la ricostruzione del fat in modo non manifestamente illogico sia quanto alla responsabilità concorsuale dell’imputato sia quanto alla sussistenza della contestata circostanza aggravante, affermata a seguito di u “approfondita consulenza tecnica” che ha accertato come la sostanza sequestrata (oltre 1.900 Kg. lordi) era “costituita da marijuana, con possibilità di ricavo di sei milioni di dosi”;
Ritenuto, pertanto, a fronte di tale accertamento, che i motivi del ricorso per cassazio – che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appel puntualmente disattesi dalla corte di merito – si devono considerare non specifici, ma soltan apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avvers la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838) sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazio tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’att d’impugnazione, atteso che quest’ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
Rilevato, inoltre, che alla Corte di cassazione sono precluse la rilettura degli element fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e divers parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiorm plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal g merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova o la scelta tra divergenti v interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME e a., Rv. 271623; Sez n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevat che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’ delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 gennaio 2024.