Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione non Supera il Vaglio di Legittimità
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale rispettare precisi requisiti formali e sostanziali. Un ricorso inammissibile è l’esito procedurale che si verifica quando tali requisiti non vengono soddisfatti, impedendo alla Corte di Cassazione di esaminare il caso nel merito. Un’ordinanza recente offre un chiaro esempio di come la mancata critica specifica alla decisione impugnata e la mera riproposizione di argomenti già vagliati portino a questa declaratoria, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna all’Appello
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto penalmente responsabile per il reato di guida senza patente, aggravato dalla recidiva nel biennio. Inoltre, i giudici di merito avevano negato la concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, evidentemente considerando la condotta non sufficientemente lieve, anche in ragione delle sue specifiche modalità.
Il Ricorso in Cassazione e le Ragioni dell’Inammissibilità
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione lamentando un vizio motivazionale della sentenza d’appello. La difesa contestava sia l’affermazione della responsabilità penale sia il diniego della causa di non punibilità. Tuttavia, la Suprema Corte ha rapidamente rilevato una carenza fondamentale nel modo in cui l’impugnazione era stata formulata.
I motivi presentati, infatti, non erano consentiti in sede di legittimità. Essi si limitavano a riprodurre censure già adeguatamente esaminate e respinte con argomenti giuridici corretti dalla Corte d’Appello. Mancava, in sostanza, una critica puntuale e analitica delle argomentazioni contenute nella decisione impugnata. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, non può essere una semplice ripetizione delle doglianze espresse nei gradi precedenti, ma deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza che si intende contestare, evidenziandone le presunte illogicità o violazioni di legge.
La Natura del ricorso inammissibile
La Corte ha sottolineato che i principi che regolano la specificità dei motivi d’appello, come delineati dalle Sezioni Unite, sono applicabili anche al ricorso per cassazione. Ciò significa che l’atto di impugnazione deve contenere una chiara enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e precisi riferimenti alla motivazione del provvedimento contestato. In assenza di questi elementi, il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su un ragionamento puramente procedurale. Ha osservato che il ricorrente non si è confrontato adeguatamente con la motivazione della Corte d’Appello, la quale è stata ritenuta logica, congrua e corretta in punto di diritto. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata considerata immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame, secondo la Cassazione, avevano correttamente dato conto degli elementi probatori a carico dell’imputato. Avevano spiegato in modo esauriente sia la configurabilità del reato di guida senza patente con recidiva nel biennio, sia le ragioni per cui il fatto non poteva essere considerato di particolare tenuità, tenendo conto delle specifiche modalità della condotta. Il ricorso, non riuscendo a scalfire questa solida impalcatura logico-giuridica, si è rivelato inefficace.
Le Conclusioni
L’ordinanza si chiude con una declaratoria di inammissibilità. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, quando non si ravvisa un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali si aggiunge quella al versamento di una sanzione pecuniaria. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia di legittimità richiede rigore e specificità, e un’impugnazione generica o ripetitiva è destinata a fallire prima ancora di essere discussa nel merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano una semplice riproduzione di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza contenere una critica specifica e analitica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In assenza di una causa di giustificazione, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
La Corte ha esaminato nel merito la questione della guida senza patente?
No, la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della vicenda (la responsabilità per guida senza patente o la tenuità del fatto), poiché si è fermata alla valutazione preliminare dei requisiti formali del ricorso. Ha semplicemente confermato che la motivazione della Corte d’Appello, che aveva invece esaminato il merito, era logica, congrua e giuridicamente corretta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1376 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1376 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI NOME COGNOME NOME nato a PALERMO il 05/11/1998
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione alla responsabilità penale del ricorrente alla negata concessione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
2.1 motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché son riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argom giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi d argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla m dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato conto degli elementi di prova in ordi alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare della configurabilità dell’ipotesi di guida s patente con recidiva nel biennio e della non particolare tenuità del fatto, avuto riguardo a modalità della condotta.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2024
‘ere estensore
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Il Presidente