Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Quando si arriva davanti alla Corte di Cassazione, non si può sperare in un terzo processo che rimetta tutto in discussione. Il ruolo della Suprema Corte è quello di garantire l’uniforme e corretta applicazione della legge, non di rivedere i fatti. Una recente ordinanza ha ribadito con forza questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché si limitava a chiedere una nuova valutazione delle prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito. Questa decisione offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
La vicenda processuale
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo da parte della Corte d’Appello per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e danneggiamento (art. 635 c.p.). L’imputato, non accettando la sentenza, ha deciso di presentare ricorso in Cassazione. I motivi del suo ricorso si concentravano su una presunta errata valutazione della sua responsabilità penale, sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e su altre questioni legate alla qualificazione giuridica di un reato specifico.
L’analisi della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, ha immediatamente rilevato la sua manifesta infondatezza. I giudici hanno sottolineato come tutti i motivi proposti non sollevassero questioni di legittimità, ovvero errori nell’applicazione della legge, ma fossero finalizzati a ottenere una rivalutazione delle prove e una rilettura alternativa dei fatti. In pratica, il ricorrente chiedeva alla Cassazione di fare ciò che la legge le vieta: trasformarsi in un giudice di ‘terzo grado’ ed entrare nel merito della vicenda.
La Suprema Corte ha chiarito che i motivi del ricorso erano semplicemente riproduttivi di censure già adeguatamente analizzate e respinte con argomentazioni giuridiche corrette dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata. Tentare di riproporre le stesse questioni, sperando in un esito diverso, è una strategia destinata a fallire in sede di legittimità.
Le motivazioni della decisione
La decisione di inammissibilità si fonda su un pilastro del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. I primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) servono ad accertare i fatti e a valutare le prove. La Corte di Cassazione, invece, interviene solo per correggere eventuali errori di diritto. 
Nel caso specifico, l’ordinanza ha evidenziato che le argomentazioni del ricorrente erano ‘estranee al sindacato di legittimità’. Di conseguenza, non potendo entrare nel merito della questione, l’unica conclusione possibile era dichiarare il ricorso inammissibile. A questa dichiarazione è seguita, come previsto dalla legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi motivi per un esonero.
Le conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque affronti un processo penale: il ricorso per cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge e non può diventare un pretesto per ridiscutere l’intera vicenda fattuale. La decisione sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti, che attacchino la sentenza impugnata sotto il profilo della legalità e non della ricostruzione storica. Presentare un ricorso inammissibile non solo non porta ad alcun risultato utile, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche negative per il ricorrente.
 
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati non denunciavano errori di diritto, ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove e dei fatti, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione. Inoltre, le censure erano una mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello.
Cosa si intende quando un ricorso è ‘meramente riproduttivo’?
Significa che il ricorso si limita a ripetere le stesse argomentazioni e doglianze già presentate nei precedenti gradi di giudizio, senza individuare specifici vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge) nella sentenza impugnata. È un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, non un controllo sulla legalità della decisione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base a quanto stabilito nell’ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4387 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4387  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha censurato l’affermazione della responsabilità per i reati di cui agli artt. 337 e 635 cod. pen. nonché la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. e dell’art. 385, comma 4, cod. pen., sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o un’alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine da 2 a 5 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) – della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023