Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27088 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27088 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a BHARI( INDIA) il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato a BHARI( INDIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d’Assise di Appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia di condanna per il delitto di omicidio preterintenzionale;
Preso atto delle conclusioni rassegnate dall’AVV_NOTAIO per le parti civili.
Rilevato che il motivo unico del ricorso – con cui il ricorrente NOME COGNOME denunzia inosservanza dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche nonché all’eccessività della pena comminata – non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, laddove si pretende da questa Corte una revisione delle fonti di prova, tesa a sconfessare la ricostruzione in fatto della Corte di merito; è, inoltre manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pag. 10). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244);
Rilevato che il primo motivo del ricorso – con cui il ricorrente NOME COGNOME denunzia inosservanza dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla ricostruzione della condotta dell’imputato – il secondo motivo del ricorso – con cui il ricorrente NOME COGNOME denunzia inosservanza dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine all’erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen. – e il terzo motivo del ricorso – con cui il ricorrente NOME COGNOME denunzia inosservanza dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – sono manifestamente infondati nonché non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto, inammissibili come precisato per l’altro ricorrente. Inoltre, le contestazioni che concernono il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale ha riportato argomentazioni di merito, ma non ha posto in luce vizi rilevanti ex art. 606 cod. proc. pen., chiedendo a questa Corte una rivalutazione in fatto che non le compete;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
favore della Cassa delle ammende. All’esito odierno del giudizio non consegue, invece, la condanna delle parti ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili giacché il difensore di queste ultime non ha svolto alcuna utile attività difensiva, limitandosi a rassegnare conclusioni, peraltro non compatibili con l’ambito del giudizio di legittimità. A questo riguardo, il Collegio intende dare seguito agli insegnamenti di Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 (non massimata sul punto), secondo cui, con riferimento al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, anche laddove previsto dalla normativa introdotta per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria fornendo un utile contributo alla decisione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2024.