Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi non Superano il Vaglio della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dalla Corte di Cassazione. Comprendere i confini del giudizio di legittimità è fondamentale per capire perché non tutte le doglianze possono essere portate all’attenzione della Suprema Corte. Questo caso, relativo a una condanna per evasione, illustra perfettamente i principi che regolano l’accesso al terzo grado di giudizio, evidenziando la distinzione tra questioni di diritto e valutazioni di merito.
Il Caso in Analisi
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Torino per il reato di evasione, ha proposto ricorso per cassazione. Le sue censure non riguardavano la ricostruzione dei fatti o la sua colpevolezza, ma si concentravano su due aspetti specifici legati alla determinazione della pena:
1. La presunta eccessività della sanzione inflitta.
2. Il giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva, che i giudici di merito avevano risolto a sfavore dell’imputato, facendo prevalere quest’ultima.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione di rivalutare la congruità della pena, un’operazione tipicamente riservata ai giudici dei gradi precedenti.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 29906 del 2024, ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo delle richieste del ricorrente, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che le questioni sollevate non potevano essere esaminate in quella sede. La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni: perché il ricorso è stato respinto
Il cuore della decisione risiede nella natura dei motivi presentati. La Suprema Corte ha chiarito che il suo compito non è quello di riesaminare i fatti o di sostituire le proprie valutazioni a quelle dei giudici di merito, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. I motivi del ricorso sono stati ritenuti:
* Generici: Non indicavano specifiche violazioni di legge, ma si limitavano a lamentare un risultato sgradito.
* Involgenti apprezzamenti di merito: Chiedere di riconsiderare l’entità della pena o il bilanciamento delle circostanze significa chiedere alla Corte di effettuare una valutazione discrezionale, tipica del giudizio di merito e preclusa in sede di legittimità.
La Corte ha sottolineato che i giudici d’appello avevano già esaminato tali aspetti e avevano fornito una motivazione non illogica. In assenza di un vizio palese nel ragionamento del giudice precedente, la Cassazione non può intervenire.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa pronuncia ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è un giudice della legge, non del fatto. Chi intende presentare un ricorso deve formulare censure precise, che denuncino errori nell’interpretazione o nell’applicazione di norme giuridiche, oppure vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Lamentele generiche sulla severità della pena o sul mancato riconoscimento di un beneficio in misura più ampia sono destinate a essere dichiarate inammissibili, con conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni, come avvenuto nel caso di specie.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano generici e implicavano apprezzamenti di merito sulla pena e sul bilanciamento delle circostanze, questioni non consentite nel giudizio di legittimità della Corte di Cassazione.
Quali erano i punti specifici contestati dal ricorrente?
Il ricorrente contestava l’eccessività della pena inflitta per il reato di evasione e il giudizio con cui le circostanze attenuanti generiche erano state considerate subvalenti rispetto alla recidiva.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29906 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29906 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CHIVASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 337 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici ed involgenti apprezzamenti di merito sulla pena eccessiva e sul giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulla recidiva, motivi che sono stati oggetto di esame da parte dei giudici di merito e che non sono incorsi in evidenti illogicità della motivazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 luglio 2024
Il Consigliere rela