Ricorso inammissibile: la discrezionalità del giudice sulla pena
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui limiti dell’impugnazione in Cassazione, specialmente quando le censure riguardano la determinazione della pena. La Suprema Corte ha ribadito la propria posizione dichiarando il ricorso inammissibile presentato da un imputato, condannato per furto aggravato, che chiedeva una revisione della sanzione e il riconoscimento delle attenuanti generiche. Questo caso evidenzia come la valutazione del giudice di merito, se logica e ben motivata, sia difficilmente sindacabile in sede di legittimità.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine dalla condanna per furto aggravato emessa nei confronti di un individuo. La Corte d’Appello di Lecce confermava la sentenza di primo grado, respingendo le richieste della difesa volte a ottenere una pena più mite e l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una violazione della legge penale e un difetto di motivazione da parte dei giudici di secondo grado.
Le Ragioni del Ricorrente
L’unico motivo di ricorso si concentrava su due aspetti principali: la richiesta di una rideterminazione della pena in senso più favorevole (in mitius) e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente motivato le ragioni per cui aveva deciso di non accogliere le istanze, violando così i principi che regolano la commisurazione della pena.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha giudicato il ricorso manifestamente infondato, e quindi inammissibile. I giudici supremi hanno sottolineato che la Corte di merito aveva, in realtà, fornito una motivazione congrua e logica a sostegno della sua decisione.
In particolare, la Corte d’Appello aveva correttamente basato il proprio giudizio su due elementi cardine previsti dall’articolo 133 del codice penale:
1. La gravità del danno: Valutata tenendo conto sia della quantità di beni sottratti sia della violenza esercitata sulle cose durante il furto.
2. La capacità a delinquere dell’imputato: Desunta dai suoi numerosi precedenti penali, inclusi quelli specifici per reati della stessa natura.
Questi elementi sono stati considerati preponderanti e tali da giustificare il diniego delle attenuanti generiche e la conferma della pena inflitta. La Cassazione ha inoltre evidenziato come le contestazioni del ricorrente, specialmente riguardo al valore dei beni rubati, fossero state formulate in modo puramente assertivo, senza fornire elementi concreti in grado di scalfire la logicità del ragionamento dei giudici di merito. Di conseguenza, il ricorso si è rivelato una mera riproposizione di argomenti già adeguatamente vagliati e respinti in appello.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Quest’ultima sanzione viene applicata in quanto la Corte ha ravvisato una colpa nel proporre l’impugnazione, data la sua evidente inammissibilità. La pronuncia, quindi, non solo conferma la condanna ma funge anche da monito sull’importanza di presentare ricorsi fondati su critiche giuridiche precise e non su generiche lamentele.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Le argomentazioni del ricorrente erano generiche e assertive, e non sollevavano vizi di legittimità nella sentenza impugnata, la cui motivazione è stata giudicata congrua e logica.
Quali elementi ha considerato il giudice per negare la riduzione della pena e le attenuanti generiche?
Il giudice ha basato la sua decisione su due elementi principali: la gravità del danno causato dal reato (considerando la quantità dei beni sottratti e la violenza sulle cose) e la spiccata capacità a delinquere dell’imputato, dimostrata dai suoi numerosi precedenti penali specifici.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base alla decisione, chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e, in caso di colpa dovuta all’evidente infondatezza dell’impugnazione, anche al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21329 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21329 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TAURISANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per furto aggravato considerato che l’unico motivo di ricorso – che denuncia la violazione della legge penale e il difetto di motivazione in ordine alla rideterminazione in mitius della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha esposto in maniera congrua e logica le ragioni a sostegno del rigetto in parte qua dell’appello alla gravità del danno prodotto dal reato (alla luce della quantità di beni sottratti e della violenza sulle cose impiegata) e alla capacità a delinquere dell’imputato (tratta dai suoi numerosissimi precedenti, compresi quelli specifici), così indicando gli elementi (rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen.) che ha considerato preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), il che esime dal dilungarsi in ordine alla genericità del ricorso, segnatamente nella parte in cui ha contestato in maniera assertiva il valore dei beni oggetto materiale del reato,:
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.