Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13981 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13981 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a CATANIA il 09/10/1980 COGNOME nato a BOLLATE il 21/06/1991
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME Vincenzo ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo, disponendo vari proscioglimenti, ha confermato la condanna del primo imputato per il delitto di furto di cui al capo 4 (furto della autovettura Fiat Punto) e di entrambi per il delitto di furto (della autovettura Toyota Land Cruiser) di cui all’unico capo di imputazione del procedimento n. 579/19 RGT (n. 4866/16 RGNR), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto da COGNOME che contesta l’affermazione di responsabilità per i due residui reati oggetto di condanna, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (cfr. pagg. 7-9 sul furto della Toyota Land Cruiser e pagg. 910 sul furto della Fiat Punto);
Considerato che il secondo motivo di ricorso di COGNOME che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 10);
Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto da COGNOME che denuncia la violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., non è deducibile in quanto non si tratta di norme la cui inosservanza è prevista a pena di nullità (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027 – 04);
Considerato che il secondo motivo di ricorso di COGNOME che eccepisce il decorso del termine prescrizionale, è manifestamente infondato, poiché non tiene conto che è stata contestata e ritenuta la recidiva ex art. 99, comma secondo cod. pen.;
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso di COGNOME che eccepisce il difetto di querela, è manifestamente infondato, poiché non tiene conto che vi è costituzione di parte civile e che, secondo ius receptum, la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità dei reati che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha reso perseguibili a querela, posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (cfr. tra le ultime Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, COGNOME, Rv. 286741 – 01);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Ritenuto, infine, che non possa essere accolta la richiesta della parte civile di condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese in suo favore, perché l’attività
della parte si è sostanziata nel deposito tardivo di una memoria, avvenuto il 18
marzo 2025; mentre, nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen.,
la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima
dell’udienza (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308; Sez.
7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 26/03/2025