Ricorso inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla natura e i limiti del giudizio di legittimità. Un ricorso inammissibile non è solo un esito processuale, ma il segnale di un’impostazione difensiva non adeguata al terzo grado di giudizio. La vicenda riguarda una condanna per lesioni e minacce aggravate, ma il cuore della decisione si concentra su un principio procedurale fondamentale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito.
I Fatti di Causa
L’imputato era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per i reati di lesioni personali, minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere. La Corte d’Appello, in parziale riforma della prima sentenza, aveva rideterminato la pena in un anno di reclusione. La condanna si fondava su episodi delittuosi unificati sotto il vincolo della continuazione.
Insoddisfatto della decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi principali:
1. Una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo il riconoscimento dell’aggravante dell’uso di un’arma impropria (una bottiglia di vetro).
2. Un’analoga censura relativa al trattamento sanzionatorio, in particolare per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, o quantomeno la loro equivalenza rispetto alle aggravanti contestate.
L’Analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte Suprema, con la sua ordinanza, liquida rapidamente entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si basa su una constatazione netta: le argomentazioni della difesa non erano ammissibili in sede di legittimità. I giudici hanno rilevato che i motivi proposti non erano altro che “mere doglianze in punto di fatto”.
In altre parole, l’imputato non contestava un’errata applicazione della legge da parte della Corte d’Appello, ma tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti già esaminati. Questioni come la sussistenza dell’aggravante legata all’uso della bottiglia o l’opportunità di concedere le attenuanti generiche sono valutazioni di merito, precluse al giudizio della Cassazione, che può sindacare solo la logicità e la coerenza della motivazione, non sostituirla con una propria.
La Reiterazione dei Motivi d’Appello
Un ulteriore elemento decisivo è stato il carattere di “pedissequa reiterazione” dei motivi. La Corte ha osservato che le argomentazioni presentate nel ricorso erano sostanzialmente le stesse già avanzate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata proprio contro la sentenza impugnata, evidenziandone gli errori di diritto o i vizi logici, non limitarsi a riproporre le medesime difese. In assenza di questa critica mirata, il ricorso è considerato non specifico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è lapidaria ma chiara. Il ricorso è inammissibile perché i motivi sollevati:
1. Sono di mero fatto: Tentano di indurre la Corte a una nuova valutazione delle prove e delle circostanze del caso, un compito che non le spetta.
2. Sono generici e ripetitivi: Non si confrontano criticamente con le ragioni esposte nella sentenza d’appello, ma si limitano a riproporre le tesi difensive già disattese. Manca quindi la funzione tipica dell’impugnazione, che è quella di criticare il provvedimento del giudice precedente.
Di fronte a un ricorso inammissibile, la Corte non entra nel merito delle questioni. La conseguenza automatica è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale penale: il giudizio di Cassazione è un controllo di legittimità, non un’ulteriore istanza di merito. Gli avvocati devono strutturare i ricorsi non come un appello-bis, ma come una precisa e tecnica censura dei vizi della sentenza impugnata. Limitarsi a ripetere argomenti di fatto già respinti equivale a presentare un ricorso destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente spreco di tempo e risorse, oltre a sanzioni economiche per l’assistito. La specificità e la pertinenza dei motivi sono requisiti imprescindibili per superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Perché il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di quelli già discussi e respinti dalla Corte d’Appello. Inoltre, le critiche sollevate erano “mere doglianze in punto di fatto”, cioè contestazioni sulla ricostruzione degli eventi, che non possono essere esaminate in sede di legittimità dalla Cassazione.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono una “pedissequa reiterazione” di quelli d’appello?
Significa che il ricorrente non ha sviluppato una critica argomentata contro la sentenza di secondo grado, ma si è limitato a riproporre le stesse identiche argomentazioni, senza spiegare perché la decisione della Corte d’Appello fosse errata in diritto. Questo rende il ricorso non specifico e, quindi, inammissibile.
Può la Corte di Cassazione decidere se le circostanze attenuanti generiche dovevano essere concesse?
No, la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito riguardo la concessione delle attenuanti generiche. Può intervenire solo se la motivazione della corte d’appello è manifestamente illogica, contraddittoria o inesistente, ma non può riesaminare i fatti per decidere autonomamente sulla concessione del beneficio. In questo caso, i motivi sono stati considerati una contestazione di fatto e non un vizio di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47599 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47599 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
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avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che l’imputato COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado pronunciata all’esito di giudizio abbreviato – ha rideterminato in anni uno di reclusione la pena inflitta al prevenuto, confermando nel resto la condanna per i reati di cui agli artt. 582, 585 e 612, comma 2 cod. pen., unificati sotto il vinc della continuazione;
Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione, rispettivamente, alla ritenuta sussistenza dell’aggravante legata all’uso di arma impropria (una bottiglia di vetro), nonché al trattamento sanzionatorio (mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, quantomeno con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituit da mere doglianze in punto di fatto, oltre ad essere indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appell e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pag. 4 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/10/2023