Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4622 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4622 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Rossano il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d’appello di Catanzaro dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
letta la memorira depositata dalla difesa del ricorrente in data 02/12/2025, con la quale sono state ribadite le considerazioni difensive articolate in ricorso a sostegno della sua fondatezza;
rilevato che i motivi proposti non sono consentiti, in quanto del tutto reiterativi, in assenza di un effettivo confronto con la motivazione logica ed argomentata della Corte di appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01)
che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione denunciando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità con riferimento alla dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 633 e 639 cod. pen. Ł non consentito e manifestamente infondato poichØ il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., Ł quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che , invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
che la motivazione della sentenza impugnata (si vedano in particolare le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, nella quali la Corte territoriale evidenzia gli elementi probatori che giustificano l’integrazione della fattispecie, come la stabile permanenza del soggetto nell’edificio e gli ulteriori elementi fattuali indicativi di una volontà proiettata ad un possesso stabile dell’immobile) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;
rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione
Ord. n. sez. 1355/2026
CC – 27/01/2026
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di legge e vizio di motivazione denunciandone sempre la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, con riferimento rispettivamente all’esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità e il mancato riconoscimento delle pene sostitutive, oltre ad essere reiterativi di doglianze già dedotte in appello e ivi disattese, sono anch’essi manifestamente infondati, giacchØ la corte di merito ha motivato sul diniego facendo corretta applicazione del consolidato principio secondo il quale il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non Ł necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01), richiamando come elemento risolutivo la protrazione della condotta per alcuni anni, con impossibilità do ritenere conseguentemente la caratterizzazione della stessa in termini di levità;
che quanto al diniego delle pene sostitutive il ricorrente omette del tutto di confrontarsi con le logiche ed argomentate conclusioni della Corte di appello, che ha reso sul punto una motivazione non censurabile in questa sede, richiamando la proclività a delinquere del ricorrente, in ragione dei suoi numerosi precedenti penali, oltre alla impossibilità di adempiere in caso di sostituzione con sanzione pecuniaria;
rilevato che le considerazioni che precedono rendono superiorate ogni ulteriore considerazione difensiva, anche rassegnate nella memoria;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME