Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38187 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38187 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/03/2024 del TRIB. LIBERTA’ di ANCONA
lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME, che ha concluso udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; chiedendo una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la pronuncia sopra indicata, il Tribunale del riesame di Ancona rigettava l’appello, proposto nell’interesse di NOME COGNOME, avverso la decisione del G.i.p. del Tribunale di Fermo che aveva rigettato l’istanza di revoca della misura cautelare in carcere già applicata per il concorso, quale concorrente morale, nel tentato omicidio di NOME COGNOME sulla base ricostruzione dei fatti, sia pure non condivisa dalla richiesta difesiva, e dall’assenza di elementi di novità rispetto all’ordinanza genetica.
In particolare, il Tribunale del riesame ha ritenuto l’appello infondato poiché, dai fotogrammi estratti dal video – senza audio – che rappresenta la scena del delitto, non era possibile desumere elementi nuovi ovvero ricavare una diversa rappresentazione dei fatti rispetto all’ordinanza genetica secondo la quale il ricorrente, dopo aver rincorso la persona offesa del tentato omicidio contestatogli in concorso al momento in cui è sopraggiunto NOME COGNOME – autore materiale del delitto – per agevolarne l’azione delittuosa, si sarebbe spostato in modo da consentirgli di sparare, mentre la difesa sostiene che non si sarebbe spostato perché il ricorrente era al fianco di chi ha sparato, quindi, non ci sarebbe stato alcuna necessità di spostarsi per agevolarne l’azione.
COGNOME ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo, affidandosi a due motivi.
Con il primo motivo, il difensore dell’interessato denuncia la violazione di legge e il difetto di motivazione, poiché il Tribunale non avrebbe potuto invocare un “giudicato cautelare” in relazione a tutte le questioni deducibili, quindi, non essendo stato dedotta prima la diversa ricostruzione del fatto basata sulle “nuove” allegazioni fotografiche, il Tribunale avrebbe comunque dovuto valutarla ai sensi dell’art. 299, commi 1 e 3-ter cod. proc. pen.
Con il secondo motivo si denuncia un difetto della motivazione rispetto alla diversa ricostruzione del fatto, come diversamente prospettata sulla base delle “nuove” allegazioni fotografiche, la quale avrebbe dovuto condurre il Tribunale a rivalutare le esigenze cautelari ed accogliere la richiesta.
Il Procuratore generale, intervenuto con la sua requisitoria orale, ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, quindi, meritevole una dichiarazione d’inammissibilità.
I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente stante la loro connessione oggettiva in relazione alle allegazioni difensive.
appare opportuno premettere che anche in materia cautelare è necessario che il ricorso, a pena di inammissibilità, rispetti i necessari requisiti di specifici stabiliti dall’art. 581, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Rv. 278716; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Rv. 266782): per quel che qui rileva, anche quando abbia ad oggetto un’ordinanza de libertate, è inammissibile per difetto di specificità l’atto di impugnazione per cassazione che, dunque, difetti di una critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce poiché «contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584). Inoltre, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, trattandosi di apprezzamenti di fatto rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice di merito; il controllo di legittimità è quindi circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento difatti, «il controllo di logicità deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziari o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito nel giudizio di legittimità esclusivamente verificare se le argomentazioni spese siano congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato, alla stregua dei parametri, giustapposti, dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda il provvedimento e dell’assenza di illogicità evidenti, risultanti prima fade dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ancora, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a partire da Sez. U n. 11 del 22/3/2000, Rv. 215828, in tema di misure cautelari personali, a fronte di un ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame, sulla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ne definisce così l’ambito di delibazione: la Corte ha il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente
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conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (nello stesso senso, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2020, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 de117/06/2019, Rv. 276976; Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Rv. 237012).
Infine, va anche ricordato che, secondo Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Rv. 234598: «il quadro di gravità indiziaria ai fini cautelari, concetto differente da quello enunciato nell’art. 192, comma 2, c.p.p., che allude alla c.d. prova logica o critica, ha, sotto il profilo gnoseologico, una propria autonomia, non rappresenta altro che l’insieme degli elementi conoscitivi, sia di natura rappresentativa che logica, la cui valenza è strumentale alla decisione de libertate, rimane delimitata dai confini di questa e non si proietta necessariamente nel diverso e futuro contesto dibattimentale relativo al definitivo giudizio di merito», pertanto, la delibazione attuale è funzionale alla verifica della tenuta logica del provvedimento cautelare di secondo grado, in relazione alla gravità indiziaria nei termini di qualificata probabilità di colpevolezza, nella prospettiva da ultimo evidenziata.
3. Tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato e versato in fatto. L’ordinanza impugnata, contrariamente a quanto assunto dalla difesa, ha dato conto in maniera chiara – e per nulla illogica – delle ragioni per cui ha ritenuto ancora sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, rimarcando la non univocità di quanto rassegnato dalla difesa dell’indagato in relazione alle nuove allegazioni fotografiche, e le esigenze cautelari. Come correttamente affermato in motivazione, citando Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, Rv. 282376, in tema di revoca o sostituzione di misure cautelari, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta, di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata dal giudice nel suo complesso, compito di quest’ultimo, ove non riconosca la novità o la decisività dei suddetti elementi, è solo quello di dare atto delle ragioni giustificatrici di tal mancato riconoscimento, e non già quello di rinnovare l’intera motivazione riflettente l’esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto già valutate in occasione di precedenti provvedimenti.
Il provvedimento impugnato non ha violato alcuna norma né, tantomeno, la sua motivazione può essere considerata viziata sotto ogni profilo esaminato in relazione ai motivi di ricorso. La produzione di un video con l’estrazione di alcuni fotogrammi – quindi senza alcuna traccia audio – in relazione alla posizione del ricorrente rispetto a chi ha materialmente commesso il tentato omicidio; senza
considerazione alcuna del resto del compendio probatorio, può certamente essere considerata insufficiente allo scopo dichiarato e la valutazione relativa alla ricostruzione del fatto, in assenza di una manifesta illogicità motivazionale, è incensurabile in questa sede.
Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 15/5/2024